Data: 08/04/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Il deposito integrale degli accordi di divorzio al catasto viola la privacy

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La Corte di Strasburgo nella sentenza del 6 aprile 2021 (sotto allegata in lingua inglese) sancisce che viola la privacy l'obbligo di depositare integralmente (e non per estratto) presso il catasto, gli accordi di divorzio per il trasferimento di una quota di proprietà da un coniuge all'altro.

Gli accordi infatti, se depositati integralmente, violano la vita privata di entrambi i coniugi perché attraverso la pubblicazione, i dati in essi contenuti diventano pubblici, per cui i terzi possono accedere anche a informazioni che riguardano i figli, lo stato patrimoniale della famiglia e la residenza, che non sono funzionali al trasferimento della proprietà contenuta nell'accordo.

Al catasto l'accordo di divorzio deve essere iscritto integralmente

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La vicenda che porta la Corte a esprimersi nei termini suddetti ha inizio quando un ex marito, recatosi al catasto per procedere all'iscrizione degli accordi di divorzio contenenti il trasferimento di una quota di proprietà immobiliare a suo favore, viene edotto del fatto che gli accordi devono essere iscritti integralmente e quindi resi pubblici.

L'uomo però si oppone alla richiesta, chiedendo la pubblicazione dell'estratto e in particolare della sola parte in cui si prevede il trasferimento della quota dell'immobile in suo favore.

Si sente però rispondere che la registrazione del solo estratto dell'accordo in sostituzione dell'originale completo non soddisfa i requisiti richiesti per l'iscrizione e che il registro del catasto è pubblico e quindi può essere consultato da chiunque.

Non c'è uno scopo legittimo che giustifica la pubblicazione dei dati

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L'uomo però non si arrende e ricorre in appello, lamentandosi della richiesta di presentare la transazione di divorzio completa, perché in questo modo non vengono rispettate le
leggi sulla protezione dei dati.

La transazione infatti contiene anche dati altamente personali e sensibili, come i nomi e i luoghi di dimora dei figli minori, i dati del coniuge, l'importo degli alimenti e gli accordi di custodia. Rendere pubblici dati simili si pone in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione, anche perché non c'è alcuno scopo legittimo per pubblicare i suoi dati privati e nessun interesse pubblico così rilevante da superare il suo interesse a preservare la sua privacy.

Violato l'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

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Peccato che anche in sede di appello l'uomo vede respinte le sue richieste per le stesse ragioni, ossia che per l'iscrizione occorre presentare il documento completo e che in caso di pubblicazione non si configura nessuna violazione della privacy.

Rigetto che spinge l'uomo a opporsi nuovamente fino ad arrivare alla Corte Europea dei diritti dell'uomo che, nell'accogliere la doglianza del ricorrente in un passaggio della sentenza, sottolinea come il diritto interno deve adottare apposite salvaguardie per impedire un utilizzo dei dati personali incoerente con le garanzie dell'art. 8 della Convenzione.

Ricorda inoltre che in altri casi simili a quello di specie l'art 8 della Convenzione è stato considerato violato in caso di pubblicazione di dati patrimoniali come il reddito tassabile e i dati bancari, perché considerati personali. "La Corte ritiene pertanto che la doglianza rientri nell'ambito di applicazione e la portata dell'articolo 8 della Convenzione e che questa disposizione si applica nel caso di specie."


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