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Data: 12/04/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Caratteristiche del rito del lavoro[Torna su]
Il rito del lavoro è il procedimento che deve essere instaurato da chi intende introdurre una controversia avente ad oggetto il lavoro o la previdenza. Rispetto all'ordinario giudizio di cognizione, il rito del lavoro si caratterizza per una maggiore celerità, per la concentrazione delle attività processuali e per il più ampio spazio lasciato all'oralità. Inoltre, per perseguire l'obiettivo della ricerca della verità a tutela del bene lavoro (costituzionalmente garantito), al giudice del lavoro sono attribuiti poteri istruttori molto ampi. Rito del lavoro: quando si applica[Torna su]
Le controversie che seguono il rito del lavoro, innanzitutto, sono quelle relative ai rapporti di lavoro subordinato privato e, salvo che non siano devoluti dalla legge ad altro giudice, ai rapporti di lavoro pubblico. Seguono tale peculiare procedimento, poi, le controversie aventi a oggetto i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto e quelli derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie, oltre che i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e le collaborazioni che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale. Rito del lavoro: come introdurlo[Torna su]
Rispetto a quanto avviene per il giudizio ordinario di cognizione, che deve essere introdotto con atto di citazione, il rito del lavoro va introdotto con ricorso, da depositare presso la cancelleria del giudice territorialmente competente. Entro cinque giorni, il giudice fissa l'udienza di discussione. A questo punto, il ricorrente deve notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza alla controparte, che potrà depositare una memoria difensiva entro 10 giorni prima dell'udienza. Il ricorso[Torna su]
Fanno parte del contenuto necessario del ricorso introduttivo del rito del lavoro:
Fasi del processo del lavoro[Torna su]
Sostanzialmente, il rito del lavoro, in primo grado, si articola in tre fasi:
Con riferimento alla prima, vale quanto detto sopra circa il deposito e il contenuto del ricorso. La fase istruttoria è concentrata e trova una disciplina, essenziale ma comunque significativa, nel disposto degli articoli 420 e 421 del codice di procedura civile. Vale in ogni caso il principio della "full disclosure" delle prove già negli atti introduttivi del giudizio. La fase della decisione si apre una volta che sia esaurita la discussione e si estrinseca nella lettura da parte del giudice, in udienza, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Se la controversia è particolarmente complessa, il giudice fissa nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza, che non può superare i sessanta giorni. |
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