Data: 07/04/2021 17:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Partono le vaccinazioni sui luoghi di lavoro

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Per i vaccini nei luoghi di lavoro è stato siglato l'accordo l'esecutivo e le parti sociali. Il documento stabilisce le linee guida ed i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale nelle aziende ed i principi cornice come nel caso delle adesioni su base volontaria dei lavoratori ed i costi. A ciò si aggiunge il Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del contagio pandemico negli ambienti di lavoro, che rinnova gli accordi sulla salute e sicurezza tenendo conto di quelli del 14 marzo e 24 aprile 2020 anti Covid nei luoghi di lavoro.

Vaccini, la disponibilità dei datori di lavoro

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Partono prendere il via le vaccinazioni nei luoghi di lavoro, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail, rivolte ai lavoratori. L'adesione è volontaria. È invece indirizzato ai lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale con cui prestano attività nell'azienda, e ai datori di lavoro, il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro.

Secondo la novità in atto, i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, potranno manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.

Costi e fornitura dei vaccini

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I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'Inail. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, saranno carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite a carico dei Servizi sanitari regionali. Nel caso in cui la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario è equiparato all'orario di lavoro. Il testo fa riferimento al recente decreto Covid con cui è stata esclusa espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino.

Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento

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In relazione al Protocollo sulla sicurezza, l'aggiornamento conferma le misure per contrastare i contagi: mascherine, distanziamento, sanificazione periodica. In particolare il testo stabilisce «il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto» per quanto riguarda i datori di lavoro privati.

E ancora, nel caso delle attività produttive, dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni. Le aggiunte riguardano la riammissione al lavoro dopo l'infezione che dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali successive istruzioni). Nello specifico «I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario».


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