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Data: 12/04/2021 12:00:00 - Autore: Francesco PandolfiEccesso di potere[Torna su] I Giudici amministrativi di primo e secondo grado hanno stabilito il principio in forza del quale, in materia di trasferimento di militari, l'amministrazione può sconfinare nell'eccesso di potere nel momento in cui utilizza il potere organizzatorio, teso in linea di massima a gestire gli esuberi di personale in alcuni reparti e per carenza di organico in altri, per un fine diverso, quale potrebbe essere ad esempio quello attinente a rapporti personali conflittuali. Il principio, inizialmente enunciato dal Tar, risulta confermato dal Consiglio di Stato, Sez. 2, con la sentenza n. 1901/2021, pubblicata in data 08.03.2021. Il ricorso del militare[Torna su] Nello specifico caso trattato ed esaminato dalla magistratura amministrativa, il militare ha presentato il suo ricorso chiedendo l'annullamento del suo trasferimento, lamentando lo sviamento dalle finalità proprie dell'atto di trasferimento stesso. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello dell'amministrazione, confermando la bontà della sentenza di prime cure favorevole al dipendente. I motivi dell'accoglimento del ricorso promosso da militare sono questi. Trasferimento del militare: la decisione[Torna su] Pur trattandosi di un provvedimento di trasferimento che, per sua natura, gravita intorno alla sfera organizzatoria dell'amministrazione e, dunque, dovrebbe essere insondabile da parte del giudice, tuttavia quei motivi posti a base del trasferimento risultano determinati non da una pianificazione generale ma, invece, da una messa in disponibilità del dipendente ad opera del suo comandante. Nel dossier processuale emerge, per esempio, che le ragioni sottese al trasferimento sono essenzialmente riconducibili alla mancanza di fiducia da parte del comandante: elemento che si evince, tra le altre prove, da una riproduzione fonografica di un colloquio tra questi e il militare. Il Ministero, dal canto suo, nelle difese richiama i principi generali in materia di provvedimento di trasferimento, ritenuto insondabile e, soprattutto, avente natura di ordine al quale il militare non può opporsi; aggiungendo che il comportamento del comandante sarebbe stato sempre conforme alle norme di settore e che il trasferimento sarebbe stato dettato da esigenze di pianificazione del personale su base nazionale e, segnatamente, da carenze di organico. Ebbene, viste le rispettive posizioni processuali, il Supremo Consesso accorda il favore alle ragioni del militare, da una parte ritenendo che la materia dei trasferimenti del personale consente un sindacato giurisdizionale non esteso, dall'altra però appurando che la vicenda in esame sfugge a quei criteri generali per una serie di fattori, tra i quali: 1) il rapporto conflittuale tra il militare e il suo comandante; 2) il processo di individuazione del militare da trasferire è risultato alterato dai condizionamenti soggettivi nascenti dai difficili rapporti tra i due; 3) il trasferimento del militare è stato determinato da una pianificazione del personale in realtà decentrata: ciò che lascia intendere come le sottese esigenze di servizio sono state valutate a livello periferico e non centrale. Altre informazioni? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 studiopandolfimariani@gmail.com
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