Data: 19/04/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Truffa aggravata per et� della vittima e per danno rilevante

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12801/2021 (sotto allegata) respinge il ricorso di un soggetto indagato per truffa aggravata dello specchietto ai danni di una persona anziana, perch� se � vero che la minorata difesa non si presume in via assoluta dall'et� avanzata, nel caso di specie, per come si sono svolti i fatti, � evidente che il colpo � stato messo a punto perch� la vittima era persona remissiva e timorosa. Vediamo insieme le ragioni per le quali gli Ermellini sono giunti a questa conclusione.

Il Tribunale conferma la decisione del G.i.p di applicare la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di un soggetto, indagato per il reato di truffa, aggravato dall'aver profittato dell'et� della vittima e per aver cagionato allo stesso un danno di rilevante entit�, essendo riuscito a sottrargli, con artifizi e raggiri, tramite la nota truffa dello specchietto, la somma di 1.100 euro.

Non sussiste la minorata difesa n� il danno di rilevante entit�

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L'indagato per� non si arrende all'esito del giudizio di merito e ricorre in Cassazione sollevando due motivi, dei quali merita particolare approfondimento il primo, con cui l'indagato contraddice le aggravanti contestate, eliminando le quali il reato risulterebbe improcedibile per remissione della querela.

Per l'indagato infatti nel caso di specie non sussiste la minorata difesa della vittima a causa dell'et� perch� non � stato approfondito in alcun modo se lo stesso fosse o meno capace dal punto di vista psichico. Del pari non sussiste neppure l'aggravante del danno di rilevante entit� visto che non � stato effettuato alcun accertamento sulla condizione economica della vittima. Il Tribunale inoltre ha ammesso che trattasi di un "danno non trascurabile" concetto ben diverso da quello di "rilevante entit�." L'indagato fa presente infine che nel corso del giudizio sono state trascurate le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha anche accettato 1950 euro a titolo di risarcimento, da cui si evince l'assenza del danno di rilevante entit� e la minorata difesa.

La minorata difesa non si presume dell'et�

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La Cassazione per� rigetta il ricorso perch� infondato. Nella motivazione gli Ermellini ammettono come in effetti l'et� della vittima non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa, vero per� che la sentenza n. 35997/2010 ha chiarito che: "ai fini della configurabilit� della circostanza aggravante della minorata difesa, l'et� avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, � rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorch� il reato sia commesso in danno della persona anziana se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidit� o incapacit� di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalit�."

Dagli atti del Tribunale � emerso che nel caso di specie l'aggressivit� con cui si � posto l'indagato nei confronti della persona offesa � tipica di una condotta al limite dell'estorsione, tanto che la vittima non ha saputo reagire tenendo un comportamento remissivo, timoroso e poco lucido.

Occorre infatti considerare che l'anziano ha elargito in favore dell'indagato ben tre somme di denaro, una nella immediatezza dei fatti, una seconda tornado a casa e una terza prelevando dal bancomat.

L'aggravante della minorata difesa infine rende il reato di truffa procedibile d'ufficio, per cui la Cassazione reputa inutile trattare l'aggravante relativa al danno di rilevante entit�.

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