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Data: 12/04/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Reversibilità del nonno al nipote orfano e interdetto[Torna su] Sarà la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla spettanza della pensione di reversibilità al nipote, orfano, maggiorenne e interdetto, di cui è provata la vivenza a carico del nonno deceduto. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza interlocutoria n. 9377/2021 (qui sotto allegata) esprimendo dubbi di costituzionalità in ordine all'art. 38 del d.P.R. 818/1957 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i maggiori orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, in relazione agli artt. 3 Cost., 38 della Costituzione. La vicenda origina dal rigetto, da parte della Corte d'Appello, della domanda proposta dal tutore di una nipote orfana, interdetta, convivente con il nonno e maggiorenne all'epoca del decesso di quest'ultimo, volta ad ottenere la pensione di reversibilità. Spettanza della reversibilità ai nipoti[Torna su] Sul punto, si rileva come la Corte costituzionale, con sentenza 180/1999, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, risultando così ampliata la platea dei superstiti del lavoratore o assicurato ai nipoti, viventi a carico, dell'ascendente. Nel caso di specie, tuttavia, la nipote superstite aveva già raggiunto la maggiore età all'epoca del decesso del nonno e per questo la Corte di merito ha ritenuto il requisito anagrafico ostativo all'acquisizione del diritto alla reversibilità. Secondo gli Ermellini, invece, la peculiare condizione, di minorata capacità conseguente allo status di interdetta e di orfana dei genitori, rende rilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale. Irragionevole disparità di trattamento[Torna su] Il Collegio sottolinea, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale il materia, il "connaturale raccordo tra finalità previdenziale e fondamento solidaristico della pensione di reversibilità" (in quanto si realizza in tal modo una "forma di ultrattività della solidarietà familiare") e il fatto che nel tempo la giurisprudenza abbia valorizzato anche i rapporti tra ascendenti e nipoti. In fattispecie come quella in esame, secondo i giudici rischia di realizzarsi una irragionevole disparità di trattamento nei confronti del rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote. Invero, si legge nell'ordinanza, "il vincolo familiare tra l'ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e interdetto, nel cui ambito è, all'evidenza, più pregnante l'obbligo di assistenza, anche materiale, immanente alla relazione affettiva, è in tutto e per tutto assimilabile alla medesima relazione tra ascendente e nipote minore di età, a carico, per essere immutata la condizione di minorata capacità del nipote, maggiore interdetto, con il nipote minore, entrambi viventi a carico dell'ascendente al momento del decesso di questi". In pratica, sarebbe irragionevole far godere i nipoti minorenni del trattamento pensionistico del de cuius e al contempo escludere da tale possibilità i nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, viventi a carico dell'ascendente assicurato. Tale esclusione, per gli Ermellini, non può giustificarsi in virtù della limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori (fino alla maggiore età), e della più lunga durata dell'aspettativa di vita del nipote maggiore interdetto. Protezione della vita familiare[Torna su] Per la Cassazione, "la preminente tutela dei più bisognosi, deboli e vulnerabili all'interno del nucleo familiare e, più in generale, la protezione della vita familiare, che ha portato a riconoscere come superstiti dei nonni, i nipoti minori per garantire la continuità del sostentamento dispiegato in vita dall'ascendente, nondimeno deve includere il discendente che versa in condizione ancor più accentuata di bisogno, fragilità, vulnerabilità, quale il nipote orfano interdetto". La Suprema Corte evidenzia come il presupposto della vivenza a carico, ovvero la dipendenza economica del beneficiario dal reddito dell'assicurato deceduto, per l'accesso alla tutela dei familiari superstiti beneficiari rivenga il suo fondamento nella protezione sociale riconosciuta a chi versa nell'impossibilità di procurarsi un reddito da lavoro in ragione della condizione di inabilità e, dunque, nello stato di bisogno economico. Tale condizione, per la legge, è presunta in caso di figli e nipoti minorenni, in considerazione del requisito anagrafico, ma deve essere valorizzata anche nel rapporto tra nonno e nipote maggiore di età interdetto, posto che il dato anagrafico che distinguerebbe tra nipoti minori di età, abili o inabili, e i nipoti interdetti maggiori di età introduce un divario irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità. Spetta al legislatore specificare e modulare le multiformi situazioni meritevoli di tutela, coerentemente con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza nel realizzare un equilibrato contemperamento di molteplici fattori rilevanti, allo scopo di garantire l'assetto del sistema previdenziale globalmente inteso. Da qui origina la rimessione della causa alla Corte Costituzionale. |
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