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Data: 13/04/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
AdS, non inabilitazione per la vittima di romantic scam[Torna su]
Per la vittima di romantic scam è da preferire l'amministrazione di sostegno rispetto all'inabilitazione, che contempla la nomina di un curatore. Questa la decisione del Tribunale di Ravenna, che con la sentenza n. 102/2021 (sotto allegata) respinge la richiesta d'inabilitazione del marito e delle figlie di una donna, caduta vittima di truffe sentimentali che le sono costate decine di migliaia di euro. Questo istituto infatti per il Collegio non si presta alla situazione di specie. In primis perché il curatore può occuparsi solo della straordinaria amministrazione e poi perché non è tenuto a occuparsi della cura della persona. Più adatto un amministratore di sostegno che può monitorare e intervenire nella gestione quotidiana del denaro da parte della donna e interessarsi del suo benessere. Vediamo però ora cosa è accaduto nel dettaglio. Istanza d'inabilitazione per donna vittima di truffe sentimentali online[Torna su]
Il marito e le figlie di una donna ricorrono al Tribunale per chiedere che la moglie e la madre venga dichiarata inabilitata e che gli venga conseguentemente nominato un curatore. I familiari ricorrenti avanzano detta richiesta perché ritengono che la congiunta abbia perso il contatto con la realtà. La stessa, stando ai loro racconti, avrebbe intrattenuto diversi rapporti epistolari tramite Facebook e Whatsapp che nel tempo si sarebbero evoluti in rapporti sentimentali con uomini stranieri, ai quali, in diverse occasioni ha elargito ingenti somme di denaro. Nel caso più estremo la donna si è addirittura convinta di essere sposata con uno di questi uomini e di avere una figlia con lui. Amicizie in chat perché si sentiva sola in casa[Torna su]
Richieste alle quali si oppone la diretta interessata, che si costituisce in giudizio depositando una memoria difensiva in cui dichiara di non essere affetta da alcuna patologia psichiatrica, ma di sentirsi molto sola nell'ambiente familiare e di aver trovato alcune amicizie online di cui è caduta vittima e che comunque è in grado di provvedere a se stessa. Chiede quindi il rigetto delle richieste avanzate dai familiari. AdS per la vittima delle truffe sentimentali online[Torna su]
Il Tribunale di Ravenna adito rigetta il ricorso dei familiari, disponendo in favore della donna, la nomina di un amministratore di sostegno, per le ragioni che si vanno a illustrare. Il Tribunale, dopo aver esposto la differenza tra la teoria oggettivistica e soggettivistica sulla prodigalità, ossia alla "larghezza nello spendere, nel regalare" ricorda che, negli stessi casi in cui la legge contempla gli istituti di protezione della interdizione e della inabilitazione, è possibile ricorrere anche all'amministrazione di sostegno. Questo istituto, ricorda il collegio giudicante, ha "la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che - sacrificando nella minor misura possibile la capacità di agire dell'interessato si distingue dagli altri istituti a tutela degli incapaci (…) per la maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiando, in relazione alla flessibilità dell'istituto ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa." Passando poi all'esame del caso di specie il Tribunale rileva come dall'istruttoria è emerso pacificamente che la signora in effetti ha elargito rilevanti somme di danaro a persone mai viste, neppure attraverso una webcam. In due diverse occasioni ha regalato 35.000 euro in favore di un signore conosciuto su Facebook e 8000 euro in favore di un altro che, stando al racconto della donna, sarebbe andato a trovarla personalmente. Non risulta contestato neppure il racconto del marito e delle figlie relativo alla convinzione della donna di essere coniugata con un altro uomo e di avere dallo stesso un'altra figlia. Per il Tribunale quindi è indubbio che la donna sia stata vittima di truffe sentimentali e che la stessa si trovi in una condizione di vulnerabilità, caratterizzata da una scarsa capacità di volere e comprendere, che la espongono ad azioni di circonvenzione da parte di terzi, ai quali la signora non riesce a opporre resistenza. Evidente quindi che la dazione delle somme di denaro è il frutto della sua ridotta capacità volitiva, condizione che rende necessario adottare opportune misure di protezione nei suoi confronti. Nel caso specifico la misura più idonea però non è quella della inabilitazione, prima di tutto perché non prevede la cura della persona e poi perché il curatore, dovendosi occupare della sola gestione straordinaria, non può esercitare una sorveglianza adeguata sulle somme che quotidianamente la donna potrebbe elargire ai suoi contatti online. Non solo, questa misura presenta il vantaggio di poter essere volta per volta rimodulata in base allo stato di capacità/incapacità della signora. "A fine di evitare un vuoto di protezione, va nominato ai sensi dell'art. 418, comma 3, c.c., un amministratore di sostegno provvisorio" da identificarsi con un legale e non con il marito con il quale sussistono conflitti evidenti. Leggi anche: - L'amministrazione di sostegno - L'amministratore di sostegno |
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