Data: 15/04/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Sanzione annullata se il Comune non si costituisce in giudizio

[Torna su]
La convalida della pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione, in un giudizio di opposizione a sanzioni per violazione del Codice della Strada), non può essere pronunciata qualora l'amministrazione non si costituisca in giudizio e ometta di far pervenire i documenti di cui all'art. 23, comma 2, della L. n. 689/81 (articolo abrogato e oggi recepito dalla nuova formulazione degli artt. 6 e 7 del D.L. 150/2011), ottemperando agli oneri probatori che sulla stessa gravano.

Tale principio, nonostante sia dettato per l'ipotesi di convalida del verbale alla prima udienza qualora il ricorrente non sia comparso senza giustificato motivo, deve applicarsi anche nel caso in cui il ricorrente sia regolarmente comparso, non potendosi applicare a questi una disciplina meno favorevole rispetto a quella prevista per chi non è presente in udienza.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Pinerolo nella sentenza n. 99 del 2021 (qui sotto allegata) a seguito di ricorso presentato dalla Globoconsumatori in assistenza e difesa di un conducente sanzionato per violazione dell'art. 146, comma 3, del Codice della Strada (attraversamento intersezione con semaforo rosso).

Nel procedimento instaurato innanzi al Giudice Onorario, il conducente declinato una serie di contestazioni, inerenti tra l'altro la sussistenza della violazione e la regolarità dell'accertamento, l'assenza di una valida delibera autorizzativa all'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento, nonché mancata taratura annuale dell'apparecchio. Nonostante regolare evocazione in giudizio, tuttavia, il Comune convenuto restava contumace e per questo il Giudice di Pace ritiene di accogliere l'istanza attorea.

Onere della prova in capo alla P.A.

[Torna su]
In particolare, nel motivare la sua decisione, il magistrato sottolinea come la proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa introduca un ordinario giudizio di cognizione (seppur regolato dalla disciplina di cui all'art. 23 della L. n. 689/1981 e successive modificazioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 150/2011) in cui spetta alla Pubblica Amministrazione il preciso onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 3837/2001) ed in particolare la sussistenza dell'infrazione e la regolarità del procedimento sanzionatorio.

Ed è per questi motivi che il ricorso del sanzionato merita accoglimento, "seppur solo per insufficienza di prove": il Comune, pur avendo ricevuto regolare e tempestiva notifica del provvedimento di fissazione udienza, non solo non ha provveduto a una formale costituzione in giudizio e ad assumere conclusioni sul ricorso, ma neppure ha provveduto a depositare gli atti del procedimento (ovvero copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione).

Mancato deposito degli atti del procedimento

[Torna su]
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 507/1995, la convalida non può essere pronunciata quando la P.A. abbia omesso di fare pervenire i documenti di cui all'art. 23, comma 2, della L. n. 689/81 non avendo la P.A. ottemperato agli oneri probatori che sulla stessa gravano.

Come si legge in sentenza, tale principio giurisprudenziale, dettato per l'ipotesi di convalida del verbale alla prima udienza quando il ricorrente abbia omesso di comparire senza giustificato motivo, è stato recepito dalla nuova formulazione degli artt. 6 e 7 del D.L. 150/2011 e deve trovare logica applicazione anche per l'ipotesi in cui il ricorrente sia, invece, comparso. Ciò in quanto non vi è ragione per applicare al ricorrente regolarmente comparso in giudizio una disciplina meno favorevole rispetto a quella prevista per chi non sia presente in udienza.

La sola mancata produzione degli atti e dei documenti sopra menzionati, in conclusione, osta alla conferma del verbale impugnato per il mancato assolvimento degli oneri provatori a carico della Pubblica Amministrazione. Senza dimenticare, precisa il Giudice di Pace, che le argomentazioni ed eccezioni svolte da parte ricorrente andavano confutate dal Comune in assolvimento degli oneri probatori a suo carico. Di conseguenza, il verbale viene annullato.

Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento


Tutte le notizie