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Data: 16/04/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Violenza sessuale continuata[Torna su]
Anche i baci e gli abbracci possono integrare il reato di violenza sessuale dopo avere valutato contesto, condotta del responsabile, rapporto intercorrente tra i soggetti e di ogni altro dato di fatto. Queste le precisazioni contenute nella motivazione della sentenza di Cassazione n. 13816/22021 (sotto allegata) con cui respinge il ricorso di un soggetto ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una giovane donna, per le ragioni che si vanno a descrivere. La Corte di appello, riformando in parte la sentenza del G.u.p, dichiara l'imputato responsabile per il reato di violenza sessuale continuata, riconoscendo tuttavia l'attenuante per i casi di minore gravità, come contemplata dall'art. 609 bis c.p comma ultimo e rideterminando quindi la pena in due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Abbracciare e toccare le braccia non sono "atti sessuali"[Torna su]
L'imputato però ricorre in Cassazione sollevando due motivi.
Baci e abbracci possono integrare il reato di violenza sessuale[Torna su]
La Corte di Cassazione adita però rigetta il ricorso ritenendo il primo motivo del tutto infondato e il secondo generico. Per gli Ermellini la Corte ha correttamente valutato le due condotte come atti sessuali in quanto: nel primo episodio l'imputato ha prima accarezzato la persona offesa sulle braccia, poi l'ha abbracciata all'interno di uno studio piccolo durante una lezione di matematica; la seconda volta invece, sempre nello stesso contesto, dapprima ha toccato la parte interna delle cosce della vittima, quindi il seno e infine il sedere, compiendo atti di masturbazione e strusciando il proprio corpo su quello della giovane donna, mentre si rivolgeva a lei in detti termini "sei bellissima, se avessi la tua età chissà cosa ti farei…." Evidente come, soprattutto in questa seconda occasione, l'imputato con gesti rapidi e insidiosi abbia toccato zone chiaramente erogene della ragazza, che quindi è stata costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà. La Cassazione ricorda infatti che tra i gesti idonei a integrare il reato di violenza sessuale ci sono "quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente, come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci". Per violenza deve inoltre intendersi "qualsiasi atto o fatto da cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (….) non è quindi necessaria una violenza che ponga il soggetto nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo." Ricorda infine che il reato di violenza sessuale è integrabile anche da altri gesti, non diretti a zone erogene, come baci e abbracci, che il giudice deve valutare tenendo conto del contesto, della condotta nel suo complesso, del rapporto intercorrente tra i soggetti e di ogni altro dato di fatto. Generico il secondo motivo in merito al quale la Corte ricorda che il giudice può trarre il suo convincimento sulla responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché attendibile, come verificatosi nel caso di specie. Racconto quello della persona offesa risultato coerente e avvalorato anche da riscontri esterni e dalle parziali ammissioni dello stesso imputato, che ha confermato di tenere le lezioni private con le tapparelle abbassate. La doglianza quindi è generica, perché di fatto l'imputato non spiega le ragioni per le quali la sua assoluzione per il reato contestatogli nel capo b) della sentenza tolga valore all'attendibilità della persona offesa e agli altri riscontri. |
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