Data: 16/04/2021 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Non più di 30.000 caratteri per gli atti al Consiglio di Stato

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Con l'ordinanza n. 9365/2021 (sotto allegata) il Consiglio di Stato fornisce importanti indicazioni agli avvocati ai fini della redazione degli scritti difensivi da depositare.

L'art. 13-ter delle norme di attuazione del c.p.a infatti dispone che "le parti sono tenute a redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato" e che il giudice quindi è tenuto a esaminare le questioni sollevate solo nei limiti delle pagine suddette.

Limiti che, come precisato dal decreto del Presidente del Consiglio dello Stato 22 dicembre 2016, n. 167, sono fissati in 30.000 caratteri, corrispondenti a 15 pagine.

Superabili i 3000 caratteri solo se la questione è importante e complessa

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Precisazione che il Consiglio di Stato sente di dover ribadire poiché in una controversia azionata per contestare l'illegittimità del silenzio inadempimento dell'Amministrazione comunale sulla denuncia di abusività di alcuni lavori di ampliamento e sopraelevazione, sono stati presentati i seguenti atti:

  • ricorso in appello: 37 pagine;
  • memoria difensiva di contro parte: 32 pagine;
  • memoria finale dell'appellata: 31 pagine;
  • memoria di replica dell'appellante: 21 pagine.

Il limite dei 30.000 caratteri, precisa il Consiglio, non è superabile se la vicenda che viene portata all'attenzione del Consiglio di Stato non risulta particolarmente complessa dal punto di vista tecnico e non ha ad aggetto questioni attinenti a fondamentali interessi economici e sociali.

Atti chiari e sintetici agevolano il lavoro del Consiglio

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Il limite dei 30.000 caratteri in ogni caso è previsto per due ordine di ragioni: prima di tutto il Consiglio di Stato non dispone di alcun meccanismo di filtro deflattivo, in secondo luogo il Collegio ogni settimana deve esaminare in media un centinaio di ricorsi, che poi vengono ammessi alla discussione orale.

Da qui l'importanza di atti chiari e sintetici. Atti troppo lunghi e farraginosi non solo risultano difficili da comprendere, ma non agevolano affatto la macchina della giustizia.

Le difese sovrabbondanti sono inutilizzabili

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Il Consiglio di Stato sanziona quindi gli atti suddetti sancendone l'inutilizzabilità poiché la sinteticità non è più solo un canone orientativo delle parti, ma una regola vera e propria, funzionale e realizzare il giusto processo, così come contemplato dall'art. 111 della Costituzione. Gli atti quindi devono essere riformulati nei limiti dimensionali indicati, con termini per il deposito fino a 15 giorni prima dell'udienza del 10 giugno.

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