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Data: 16/04/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Revoca della sospensione condizionale della pena[Torna su]
Non si può revocare la sospensione condizionale della pena se prima non si analizzano i documenti prodotti dal soggetto obbligato e se non si esercitano i poteri istruttori necessari a dimostrare la volontarietà o meno dell'inadempimento. Questo quanto espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 13974/2021 (sotto allegata) con cui ha accolto il ricorso di un soggetto che, condannato a pagare in favore delle parti civili una provvisionale di 7000 euro, ha prodotto idonea documentazione finalizzata a dimostrare il suo stato d'impossibilità di adempiere a causa anche della crisi economica causata dal Covid19. Fatta questa premessa, vediamo cos'è successo nel dettaglio. La Corte di Appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Procuratore, revoca nei confronti di un condannato la sospensione condizionale della pena a causa del mancato versamento della provvisionale stabilita in favore delle parti civili. Indigenza causa Covid-19[Torna su]
Il condannato decide di ricorrere in Cassazione rilevando l'abnormità del provvedimento, soprattutto perché la Corte non ha valutato minimamente la documentazione prodotta, da cui emerge chiaramente il suo stato d'impossidenza, che gli ha impedito di corrispondere quanto dovuto alle parti civili. La Corte non ha considerato infatti minimamente la certificazione ISEE prodotta, così come la richiesta della compagna di accedere a delle forme di aiuto previste per i carichi familiari. Il giudice dell'impugnazione non si è preoccupato neppure di argomentare in merito alle ripercussioni negative della crisi economica derivante dalla pandemia provocata dal Covid19, così come sulla richiesta di poter rateizzare il debito e sull'ipoteca iscritta sul suo unico immobile, che gli rende impossibile venderlo per ricavare le somme necessarie a saldare il debito. La Corte quindi ha revocato il provvedimento che ha disposto la sospensione condizionale della pena anche se l'inadempimento non è dipeso dalla volontà del condannato. Il giudice dell'esecuzione deve valutare meglio le prove[Torna su]
La Corte di Cassazione, nonostante la richiesta d'inammissibilità avanzata dal Procuratore Generale, accoglie il ricorso perché fondato. Il giudice dell'esecuzione in effetti, come rilevato dal ricorrente, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena perché il condannato non ha provveduto a versare la somma complessiva di 7000 euro a titolo di provvisionale per le parti civili. La Corte si è insomma limitata a motivare la sua decisione, evidenziando che il condannato è titolare di un immobile di 600 mq ipotecato (per garantire l'adempimento del debito che deriva dalla sentenza di separazione della moglie e che gli impone il pagamento della somma di 90.000 euro) e che non ha prodotto alcun documento idoneo a provare le sue condizioni economiche. Ha quindi desunto poca chiarezza e trasparenza in merito allo svolgimento di attività lavorativa da parte del condannato, all'eventuale percezione di redditi, alla sua condizione formale di disoccupazione e alla richiesto di aiuti pubblici da parte della compagna da cui ha avuto dei figli. Tale carenza probatoria, come chiarito dalla Corte, le avrebbe impedito di ritenere il condannato impossibilitato ad adempiere e quindi ad accedere al beneficio della sospensione della pena, visto che in un anno non ha corrisposto nulla alle parti civili. Le considerazioni del giudice dell'esecuzione però, per la Cassazione, non reggono perché in effetti lo stesso non ha preso in considerazione l'ISEE prodotto dal condannato, relativo al periodo in cui avrebbe dovuto prendersi cura della nuova compagna e dei figli, tanto è vero che dal provvedimento impugnato non risulta alcuna valutazione delle condizioni economiche del condannato relativamente agli elementi messi in evidenza dallo stesso e indicati nel ricorso. Lo stesso quindi non ha rispettato i principi di diritto espressi dalla Cassazione. La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena infatti non scatta automaticamente "poiché è riconosciuta al soggetto interessato, in sede di esecuzione, la possibilità di allegare l'assoluta impossibilità e l'estrema difficoltà dell'adempimento e la rilevanza della situazione ostativa dedotta." Alla luce delle prove fornite dal condannato e sopra evidenziate, il giudice dell'esecuzione, nel caso di specie avrebbe dovuto attivare i suoi poteri istruttori per verificare se il soggetto fosse impegnato o meno in una qualche attività lavorativa e con quali entrate. Non si può in conclusione ascrivere al soggetto la volontà del suo inadempimento, visto che nel 2019 ha provveduto a versare alla moglie l'assegno di mantenimento dovuto e visto che ha richiesto di poter pagare ratealmente il suo debito, manifestando in tal modo la volontà di onorare il debito. La Corte dispone quindi l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per un nuovo giudizio. Vai alla guida La provvisionale |
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