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Data: 21/04/2021 11:00:00 - Autore: Redazione L'art. 2051 Codice civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. I presupposti che devono sussistere ai fini dell'applicazione della norma sono i seguenti: a) è necessario che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nel meccanismo che ha prodotto il danno b) il custode deve avere un effettivo potere sulla cosa e la custodia non deve essere temporanea e occasionale.
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