Data: 17/04/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Gli elementi della responsabilità medica vanno considerati nel complesso

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Nei giudizi di responsabilità medica per omissione non è possibile limitarsi ad affrontare il problema causale valutando solo la più probabile evoluzione di una certa patologia, ma, come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 11651/2021 qui sotto allegata, occorre considerare anche i fattori causali alternativi, che possono essere rappresentati, ad esempio, "dalla natura della patologia, dal possibile alternativo decorso eziologico…, dallo stato clinico generale del paziente, dai tempi richiesti per l'intervento…, nonché dalla presenza di medico al seguito" in caso di comportamento addebitato a un infermiere di primo soccorso.

Solo considerando tutti tali elementi nella loro complessità, infatti, è possibile riconoscere il collegamento causale tra la condotta ascritta a un operatore sanitario rispetto all'evento dannoso lamentato dal paziente secondo criteri di elevata probabilità logica e di ragionevole certezza processuale.

Il ragionamento controfattuale deve essere unitario

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Il giudice che, a fronte di una notevole probabilità suggerita dal sapere scientifico (anche se, come nella specie, pari all'80-85%), ritiene tale dato sufficiente ad assicurare il rispetto dei canoni del giudizio controfattuale ai fini del riconoscimento della causalità materiale, incorre in un errore logico giuridico.

In tal modo, infatti, si omette il confronto con "l'altro corno del problema causale": limitandosi ad affrontare il problema della ricorrenza di una patologia emendabile, il giudice risolve solo uno degli aspetti controversi della serie causale, unitamente al quale va considerato anche il problema della rilevanza di un intervento sanitario tempestivo.

Invece, il ragionamento controfattuale, per la Corte di cassazione, deve essere unitario e va condotto "mediante l'indicazione dei singoli passaggi che giustificavano, in termini di alta probabilità logica, il superamento degli ostacoli, la cui interferenza non poteva che essere sommata, al razionale svolgersi della catena causale attivata dalla condotta omissiva dell'imputato", escludendo il rilievo di eventuali fattori causali alternativi e concorrenti.

La probabilità frequentista

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Del resto, come ricordato dalla Corte di cassazione, già da tempo la giurisprudenza ha chiarito che "la causalità omissiva è ravvisabile non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimono un coefficiente prossimo alla certezza (ma che pur sempre impongono di accertare la irrilevanza di eventuali spiegazioni diverse eventualmente dedotte), ma può esserlo altresì quando ricorrano criteri medio bassi di probabilità cd. frequentista".

Se questi sono corroborati dal riscontro probatorio circa la sicura non incidenza di altri fattori alternativi, infatti, è ben possibile utilizzarli per accertare il nesso di condizionamento.


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