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Data: 21/04/2021 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Resistenza pretestuosa: MIUR condannato per abuso del processo[Torna su]
La sentenza del Tribunale di Potenza n. 380/2021 (sotto allegata) per la prima volta condanna il MIUR per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.il quale, ricordiamolo, dispone che: "1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. 2. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. 3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata." Il Tribunale ha motivato la sua decisione perché il caso di bullismo sottoposto alla sua attenzione si è verificato nei bagni di un istituto scolastico a causa della mancata sorveglianza del personale docente e scolastico in generale. Il Miur, convenuto in giudizio dai genitori del bambino aggredito, si è difeso contestando la propria legittimazione attiva. Difesa che il Tribunale ha definito "abuso dello strumento processuale perché ha "resistito pretestuosamente non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura, di derivazione statunitense, dei c.d. risarcimenti punitivi." Il difetto di legittimazione attiva sollevata dal MIUR, per il giudice di merito rappresenta è "un'eccezione del tutto dilatoria, superata da decenni di univoca giurisprudenza contraria alla tesi sostenuta dal convenuto e da questi ben nota per la serialità ultradecennale delle questioni trattate." Come precisa infatti in un altro punto della sentenza "Per giurisprudenza unanime e consolidata, nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al M.I.U.R., gli effetti dei loro atti." Alla vittima di bullismo vanno risarciti i danni morali[Torna su]
La decisione del Tribunale di Potenza desta particolare interesse anche perché riconosce al bambino vittima di bullismo, non solo il risarcimento per il danno biologico, ma anche per quelli morali provocati dall'aggressione. Per il Tribunale il danno morale è una voce di danno autonoma rappresentata dalla sofferenza interiore, che si traduce in sentimenti negativi come la pura, la disperazione, la vergogna e la disistima. Nel caso di specie è evidente che il bambino ha sofferto a causa dell'aggressione. Costui infatti dopo essere stato picchiato è rimasto solo per ben 45 minuti, segnale evidente di un turbamento d'animo e di forte imbarazzo di farsi vedere in quelle condizioni dall'insegnate a dai suoi compagni di classe. Non solo, dopo l'episodio il bambino non ha fatto rientro a scuola, se non dopo qualche giorni dall'aggressione. Condotta anche questa dettata da un evidente sentimento di disistima e di disagio. Il bullismo provoca "dolore dell'animo"[Torna su]
La decisione del Tribunale di Potenza, sul diritto al risarcimento del danno morale alle vittime di bullismo segue la scia della recente sentenza del 20 novembre 2020 del Tribunale di Reggio Calabria (sotto allegata) che si è pronunciato in un caso similare a quello descritto sopra, in cui un adolescente è stato vittima di un compagno classe, che lo aggredito nei bagni della scuola durante l'intervallo, approfittando anche in questo caso, dell'assenza del personale docente e non docente. Episodio che provocato nella vittima tutta una serie di reazioni come depressione, aggressività, ansia, iperidrosi alle mani, celafea, disturbi del sonno dalle quali il Tribunale ha dedotto la sussistenza di un danno morale risarcibile. Del resto, come precisato dal giudicante nel caso di specie "emergono in tutta evidenza il dolore dell'animo" e sentimenti come la vergogna, la disistima e la rabbia provocato dall'illecito commesso dal compagno e di cui il MIUR è responsabile ai sensi dell'art. 2048 c.c. comma 3. Leggi anche: - Bullismo: da risarcire il danno morale - Bullismo: responsabile anche chi assiste |
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