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Data: 21/04/2021 12:00:00 - Autore: GIANPAOLO APREA
Ristrutturazione edilizia e agevolazione fiscale[Torna su]
La Commissione Tributaria Regionale Lazio ha stabilito che il requisito necessario per la concessione dell'agevolazione fiscale è che i lavori siano eseguiti direttamente dalla impresa che ha provveduto alla vendita dell'immobile. Ristrutturazione edilizia: qual è il requisito necessario per la concessione dell'agevolazione fiscale? La Commissione Tributaria Regionale Lazio, con sentenza n. 1805 depositata il 06/04/2021, ha stabilito che il requisito necessario per la concessione dell'agevolazione fiscale è che i lavori siano eseguiti direttamente dalla impresa che ha provveduto alla vendita dell'immobile. Cartella di pagamento per detrazione non spettante[Torna su]
Un contribuente ha impugnato la sentenza emessa dalla CTP di Roma, con la quale veniva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento, relativa ad Irpef per l'anno 2012. Le somme oggetto della cartella di pagamento venivano iscritte a ruolo in seguito ad un controllo dal quale era risultato che il contribuente aveva riportato in detrazione, pro quota, la spesa per l'acquisto di un immobile ristrutturato, anche se i lavori di ristrutturazione non erano stati eseguiti dall'impresa venditrice. Nel giudizio di primo grado il contribuente aveva dedotto la nullità dell'iscrizione a ruolo nonché la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di accertamento alla data del 31 dicembre 2010. La Commissione Provinciale di Roma ha respinto il ricorso del contribuente ed ha specificato che l'incentivo fiscale si applica ai soli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Il contribuente propone appello dinanzi alla CTR di Roma. Agevolazioni: no a interpretazione estensiva della norma[Torna su]
L'appello è integralmente infondato. Circa il primo motivo la CTR precisa che per espressa previsione di legge l'Amministrazione finanziaria, per il tramite del controllo formale della dichiarazione del contribuente, può "escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti" o "escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti". E' altresì privo di pregio il secondo motivo di appello, in quanto il contribuente ha riportato la detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012, quindi l'amministrazione aveva la possibilità di procedere al controllo formale nel termine previsto. Infine, la CTR ritiene infondato anche il terzo e principale motivo di appello. Il Collegio, infatti, condivide l'interpretazione recepita dalla CTP dell'art. 9 comma 2 della legge n. 448 del 2001 che stabilisce che l'incentivo fiscale si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia …eseguiti.. da imprese di costruzioni o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Inoltre, per il legislatore, che è intervenuto per estendere l'ambito applicativo dell'agevolazione limitato originariamente ai soli lavori di ristrutturazione, l'identità soggettiva tra esecutore dei lavori ed alienante l'immobile è requisito imprescindibile per l'attribuzione fiscale. La norma introdotta con l'art 9 comma 2 della legge n. 448 del 2001 configura una norma agevolativa e come tale, non può essere interpretata estensivamente sino a comprendere fattispecie non rientranti nel suo ambito applicativo limitato su una base dell'interpretazione letterale. Ed ancora, non vi può essere alcuna identità tra il caso in cui i lavori di ristrutturazione vengano eseguiti direttamente dal venditore dell'immobile che poi provvede alla vendita e quella dei lavori eseguiti da terzi appaltatori, in quanto il legislatore ha voluto attribuire l'agevolazione al solo privato, sia che esegue i lavori in prima persona, sia che acquisti l'immobile ristrutturato dal venditore. Difatti, se l'agevolazione fosse attribuita in via interpretativa anche in caso di lavori eseguiti da terzi, diversi dall'impresa venditrice l'immobile, si uscirebbe dal rapporto contrattuale venditore-acquirente su cui si fonda l'agevolazione fiscale. |
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