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Data: 22/04/2021 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Monopattini elettrici: le novità in arrivo[Torna su] Giovedì 15 aprile, in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, sono iniziati i lavori relativi alla discussione della proposta di legge C. 2675 (qui sotto allegato) recante "Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica". Il Parlamento riprende così l'attività di valutazione dei disegni di legge (presentati in ambo i rami) che si occupano di micromobilità elettrica, con una particolare attenzione per i monopattini, tema che negli ultimi anni ha fatto discutere, così come molti altri legati sempre al settore della circolazione. ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale), che ha introdotto uno specifico Osservatorio per analizzare dove e quanto il fenomeno "monopattini" stia incidendo sulla sicurezza stradale delle grandi città, rammenta come di certo non manchino le urgenze: ad esempio, l'atteso d.d.l. di riforma del Codice della Strada, "sparito dai radar dei lavori parlamentari", oltre ad altri temi oscurati dalla discussione sui monopattini (es. la distrazione alla guida, l'alta velocità, la strage silenziosa di ciclisti e pedoni in un periodo di quasi lockdown). Da qui la richiesta dell'associazione che si predisponga quanto prima un "programma di Commissioni urgenti". La sperimentazione a livello locale[Torna su] Tornando alla proposta sui monopattini, la relazione introduttiva che accompagna il testo prende le mosse dalla sperimentazione a livello locale intrapresa dal legislatore con l'art. 1, comma 102, della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), poi regolata con D.M. Infrastrutture del 4 giugno 2019, e che oltre ai monopattini elettrici coinvolge anche monowheel, hoverboard e segway. Per approfondimenti: Monopattini e hoverboard: ecco i nuovi segnali Tale sperimentazione, si legge nella relazione introduttiva, avrebbe dovuto produrre dati tratti dall'esperienza empirica sulla base dei quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe potuto adottare iniziative di regolamentazione organica. Tuttavia, si ritiene che il legislatore si sia poi lasciato andare a una serie di "fughe in avanti" che hanno vanificato completamente il primo passo iniziale. In particolare, si richiama l'art. 33-bis del D.L. 162/2019, che ha sostituito il comma 75 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) con i commi da 75 a 75-septies, che disciplinano l'uso dei monopattini elettrici. Di questi, il comma 75-ter prevede che i monopattini elettrici possano circolare sulle strade urbane nelle quali è consentita la circolazione dei velocipedi e ciò avrebbe, a detta dei relatori, prodotto una serie di criticità e di incertezze nella concreta applicazione di questa disposizione, che solo in parte sono state sanate dalle disposizioni di cui al citato articolo 33-bis del decreto-legge n. 162 del 2019. Normativa transitoria[Torna su] Tanto premesso, la relazione alla proposta di legge ritiene che sarebbe opportuno che le disposizioni in materia di circolazione stradale dei monopattini elettrici, come avviene per tutti i veicoli circolanti su strada, siano collocate all'interno del Codice della Strada. Tuttavia, preso atto che è ancora in corso di svolgimento la "sperimentazione" sulla circolazione dei mezzi di micromobilità elettrica, e ritenendosi opportuno che la normativa definitiva sia predisposta alla luce dei dati raccolti a livello empirico, il disegno di legge introduce una disciplina dalla natura inevitabilmente transitoria. Ciò in attesa dell'adozione di una legislazione organica e definitiva da collocare, come detto, all'interno del Codice della strada. Dunque, la proposta di legge in esame, che consta di 8 articoli, si discosta solo in parte dalle previsioni della legge n. 160 del 2019, i cui relativi commi verrebbero abrogati al fine di contenere all'interno di un unico provvedimento normativo tutte le disposizioni in materia di monopattini elettrici. Sostanzialmente analoghe a quelle della legge n. 160 del 2019, ad esempio, sono le disposizioni che introducono la definizione di monopattini elettrici, indicando i requisiti che essi devono possedere, con divieto di circolazione di quelli con requisiti diversi, mentre vengono confermate le sanzioni amministrative (ex art. 75-bis della Legge di Bilancio 2020) per chi viola tali regole (pagamento di una somma da euro 100 a euro 400). Circolazione e limiti di velocità[Torna su] La proposta in oggetto mira, in primis, alla riduzione della velocità massima su strada che i monopattini elettrici potranno raggiungere: il limite massimo di velocità verrebbe fissato a 20 km/h, confermando così quello previsto dalla sperimentazione in corso. Si discute, inoltre, anche della possibilità di limitare la circolazione dei monopattini solo sulle strade urbane con un limite di velocità di 30 km/h e, dunque, sulle strade con una circolazione veicolare ridotta, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata. Sui marciapiedi sarebbe consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini. Ancora, tra le ipotesi al vaglio quella di consentire solo ai maggiorenni di condurre i monopattini elettrici, con uso obbligatorio del casco protettivo e del giubbotto catarifrangente. Si vorrebbe del tutto vietare, invece, la circolazione di tali mezzi dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità. Divieto di sosta[Torna su] All'interno della proposta, inoltre, si specifica in maniera chiara ed esplicita anche il divieto di sosta sui marciapiedi per i monopattini elettrici, stabilendo altresì le relative sanzioni che potranno comprendere anche la rimozione del mezzo. In realtà, la stessa relazione introduttiva prende atto di come il Codice della Strada, con il combinato disposto degli artt. 45 e 158, comma 1, lettera h), già preveda il divieto di sosta per tali veicoli: ciononostante, si è ritenuto di inserire una disposizione esplicita per eliminare ogni possibilità di dubbio interpretativo, preso atto delle dei numerosi monopattini elettrici che sostano indisturbati sui marciapiedi delle città italiane, ostruendone il passo, senza che gli agenti della polizia municipale adottino provvedimenti volti a sanzionare tale comportamento. Prevista, inoltre, la facoltà dei comuni di individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli. Copertura assicurativa obbligatoria?[Torna su] Nonostante non sia presente nel disegno di legge, non è implausibile che la Commissione valuti anche la possibilità di introdurre una copertura assicurativa obbligatoria, già ipotizzata dai tecnici nel Ministero nel 2019 e che potrebbe essere rispolverata anche alla luce dei sempre maggiori incidenti, anche gravi, che hanno coinvolto i monopattini elettrici. L'Osservatorio Monopattini attivato da ASAPS, alla fine del 2020, ha segnalato ben 123 incidenti gravi che hanno coinvolto conducenti di monopattini elettrici. Al momento, il testo della proposta si limita a confermare l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento dei servizi di noleggio dei monopattini elettrici (dunque per i mezzi in "sharing"), ma non è improbabile che si valuti l'opportunità di un'estensione. |
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