Data: 23/04/2021 12:00:00 - Autore: GIANPAOLO APREA

Delega a mezzo mail

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La delega rilasciata a mezzo mail � valida anche se priva di sottoscrizione. E' quanto affermato dal tribunale di Roma nella recente sentenza n. 78/2021, chiamato a pronunciarsi su una vicenda condominiale.

Il fatto

Con atto di citazione notificato, un cond�mino citava in giudizio il condominio impugnando due delibere assembleari (quella del 23/06/2016 e del 07/11/2016) ritenendole nulle e/o annullabili, dichiarando nell'atto introduttivo di aver conferito espressa delega a partecipare alla riunione del 23 giugno 2016 ad altro soggetto, avvalendosi del documento posto a sostegno mediante suo deposito � email inviata all'amministratore in data 23.06.2016).

Il condominio convenuto nel costituirsi, ha rilevato che l'attrice, conferendo delega a terzi, ha di fatto approvato la delibera, facendo venir meno il motivo di impugnazione.

Bisogna specificare che Il Tribunale ha dichiarato con la sentenza n. 78/2021 del 04/01/2021, la nullit� delle due delibere.

La delega in condominio

Pu� capitare di non poter partecipare ad una riunione di condominio, in questo caso � possibile delegare un altro cond�mino, un altro soggetto, ovvero decidere di non partecipare e quindi risultare assente.

E' l' art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile che regolamenta le modalit� di partecipazione all'assemblea precisando al primo cpv che ogni condomino pu� intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Qualora un'unit� immobiliare appartenga in propriet� indivisa a pi� persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che � designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice civile.

Se i cond�mini per� sono pi� di venti, il delegato non pu� rappresentare pi� di un quinto dei cond�mini e del valore proporzionale (il delegato non deve avere pi� di 200 millesimi per effetto delle deleghe, nel conteggio non vanno considerati i propri millesimi). Lo stesso art. 67 al quinto comma impone un divieto, cio� vieta di conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea all'amministratore.

Sar� compito del Presidente nominato dall'assemblea verificare le deleghe, quindi se sono state attribuite validamente e se non si supera il limite previsto dalla legge.

Delega conferita via mail valida pur priva di sottoscrizione

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 78/2021 ha stabilito che non pu� essere accolta l'eccezione che la delega conferita per mail non sarebbe valida in quanto mancante di sottoscrizione. Difatti, ai sensi dell'art 67, 1� cpv, disp.att. c.c. " ogni condomino pu� intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta".

La norma nulla dice in ordine alla forma di tale scritto che, dunque, ben pu� essere costituita da una semplice mail.

La legge, infatti, non vieta di poter utilizzare questo mezzo per conferire la delega, fermo restando che la stessa deve indicare in modo specifico, oltre all'oggetto del conferimento anche il soggetto delegato, requisiti pienamente integrati nella specie.

In sostanza, non sussiste alcun elemento che possa ritenere invalida la delega conferita e la presenza del condomino per delega equivale alla sua presenza fisica in assemblea.

Deleghe anche con smartphone?

Alla luce della sentenza n. 78/2021 del Tribunale capitolino che ha ammesso una delega a mezzo mail, priva di qualunque sottoscrizione (eccezione sollevata dal condominio), si pu� pensare che nel prossimo futuro potremmo avere nuove sentenze che esamineranno deleghe scritte conferite con nuovi strumenti, oggi utilizzati pi� frequentemente, anche con smartphone.

Avv. Gianpaolo Aprea

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