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Data: 19/10/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Riforma processo civile in vigore dal 18 ottobre 2022[Torna su] In vigore dal 18 ottobre 2022 il decreto legislativo che attua la riforma del processo civile affidata al Governo, la cui legge delega n. 206/2021 era stata approvata il 25 novembre 2021. Dopo i pareri di Camera e Senato e il sì del governo il testo del decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale per entrare in vigore il 18 ottobre (d.lgs. n. 149/2022 sotto allegato). Ricordiamo i punti salienti della riforma: Processo di cognizione: prima udienza decisiva[Torna su] Processo rapido, concentrato e semplice per una tutela effettiva e il rispetto della ragionevole durata del processo. Nel dettaglio: La prima udienza diventa decisivaAlla prima udienza si arriva con le "carte scoperte".
Assunzione delle prove entro 90 giorniLa prima udienza avrà un ruolo cruciale. L'attore è chiamato a replicare subito alle difese del convenuto, con domande ed eccezioni. Entrambe le parti potranno articolare i mezzi di prova. Le parti saranno tenute a comparire personalmente all'udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione (articolo 185 c.p.c.), che potrà essere rinnovato in qualunque momento dell'sitruzione, nel rispetto però del calendario. La mancata comparizione personale senza giustificati motivi sarà valutabile dal giudice (art. 116, comma 2 c.p.c). Il giudice all'esito dell'udienza dovrà provvedere sulle richieste istruttorie, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni. All'udienza di trattazione il giudice può anche decidere che il processo debba proseguire nelle forme del rito semplificato sentite le parti e se ricorrono i presupposti richiesti dalla legge. Decisioni più velociFase decisoria rimodulata. In caso di discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.), il giudice potrà riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore ai 30 giorni dall'udienza di discussione. Se il giudice procede ai sensi dei primi tre commi art. 187 o 188 fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa al collegio e assegna alle pari, salvo rinuncia, i seguenti termini perentori:
Appello: atto introduttivo più rigorosoModificata la fase introduttiva dell'appello. Il ricorso andrà formulato in materia puntuale e rigorosa e le indicazioni previste a pena di inammissibilità andranno esposte in modo chiaro, sintetico e specifico.Rinvio pregiudiziale in CassazioneIntrodotto il c.d. "rinvio pregiudiziale" in Cassazione: i giudici di merito potranno sollecitare una decisione della Suprema Corte per definire questioni di diritto importanti, non ancora risolte dalla Cassazione o che presentano gravi difficoltà interpretative o quando sono suscettibili di porsi in numerosi giudizi. Il giudizio di merito verrà sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza a meno che non sia necessario procedere al compimento di atti urgenti e attività istruttorie che non dipendono dalla soluzione attesa dalla Cassazione. Processo civile telematico anche per il giuramento del CTUIl giuramento del CTU, potrà essere reso con dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal consulente nominato. tale modalità, decisamente più celere e snella va rimpiazzare l'udienza di comparizione che fino ad oggi doveva essere fissata appositamente per il giuramento, con un risparmio notevole di tempo. Processo del lavoro: priorità alle cause per la reintegrazione[Torna su] Si vuole unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono risolversi questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Avrà carattere prioritario la trattazione delle cause di licenziamento in cui verrà proposta domanda di reintegrazione del lavoratore. Ricorso 409 c.p.c. per le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche quando cessa il rapporto associativo. Per impugnare i licenziamenti discriminatori si potrà ricorrere al rito lavoro a a quelli speciali, ma fatta una scelta non si potrà cambiare rito. Processo di esecuzione: addio alla formula esecutiva[Torna su] Ampia riforma per l'espropriazione immobiliare. Abrogate le disposizioni relative alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva. Per valere come titolo esecutivo, le sentenze, gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale dovranno essere formati in copia attestata conforme all'originale. Rito unificato per persone e famiglia[Torna su] Previsto il rito unificato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con alcune esclusioni. La competenza spetterà al tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega, in ordine alla trattazione e all'istruzione, al giudice relatore. Centrali le figure del curatore speciale del minore e il pubblico ministero. Valorizzato l'ascolto del minore che ha compiuto i 12 anni o capace di discernimento se di età inferiore. Porte aperte in qualunque momento alla mediazione familiare. Il giudizio dovrà essere introdotto con ricorso. Misure di salvaguardia e protezione in caso di violenza domestica e di genere e tutele particolari per il minore in presenza di episodi di violenza, se si deve decidere sul suo affidamento. La c.d. sindrome d'alienazione parentale (PAS) esce dalle aule. Il CTU nominato dovrà infatti attenersi solo ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica. Leggi anche Tribunale della famiglia: come funziona Mediazione e negoziazione assistita estese, arbitrato rafforzato[Torna su] Per deflazionare il carico dei processi si favoriscono negoziazione assistita e arbitrato e si estende il ricorso obbligatorio preventivo alla mediazione in nuove materie. Riordino e semplificazione degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie e istruzione stragiudiziale nella negoziazione assistita 8anche nelle controversie di lavoro) con acquisizione della confessione stragiudiziale e delle dichiarazioni di terzi, se le parti lo consentono e se partecipano tutti gli avvocati che assistono le parti. In questo modo si anticipa l'istruzione probatoria, anche occorre ancora disciplinare in che modo queste prove potranno essere utilizzate in giudizio. Riformato l'istituto della mediazione, condizione di procedibilità nelle cause che hanno ad oggetto controversie in materia di condominio, diritti reali, successioni ereditarie, divisione, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo tipici ta, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazioni in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. Rafforzato infine anche l'istituto dell'arbitrato. |
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