Data: 14/04/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Per gli impiegati statali, � illegittima la sanzione disciplinare, quando non vi � stato il rispetto del termine minimo dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l'acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di disciplina, come prevede l'art. 20, 2� comma, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. Cos� ha deciso il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 13 marzo 2007, n. 1232. La vicenda ha visto coinvolto un Ispettore di P.S. a cui veniva irrogata, da parte del Capo della Polizia, la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio in relazione ad un comportamento in servizio addebitato allo stesso e ritenuto atto ad evidenziare mancanza del senso dell'onore e del senso morale, da considerarsi doti basilari ed imprescindibili per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato. L'interessato ha ricorso al TAR, adducendo tra i motivi di doglianza, l'illegittimit� del procedimento disciplinare per violazione della norma citata; accolto il ricorso, ha proposto appello il Ministero dell'Interno. Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel corso del giudizio, che si � concluso con il respingimento dell'appello, ha fatto rilevare che il termine dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l'acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di Disciplina � ritenuto, per conforme giurisprudenza (Cons. St., Sez. VI, n. 793 del 28.05.1997) essere posto a garanzia dei diritti di difesa dell'inquisito, il quale �deve disporre di un lasso temporale congruo e non comprimibile per potere approntare la difesa finale sulla base di tutte le risultanze dell'inchiesta che, con l'avviso di convocazione, sono contestualmente rese disponibili per la cognizione dell'interessato�. Il temine in argomento � tassativo e non pu� essere nemmeno ridotto senza incorrere in una violazione irrimediabile del diritto di difesa (TAR Veneto, Sez. I 10 giugno 2004 n. 2022; nella specie � stato ritenuto illegittimo il comportamento dell'amministrazione che aveva concesso inspiegabilmente, un termine di otto giorni e dunque inferiore a quello minimo previsto dalla norma anzidetta). Conclude, dunque, il Collegio che la violazione della predetta regola procedimentale, posta a garanzia dei diritti di difesa dell'incolpato in contraddittorio con l'Amministrazione, determina l'illegittimit� del provvedimento finale di irrogazione della sanzione disciplinare. Gesuele Bellini Consiglio di Stato, sez. VI, 13.3.2007, n. 1232 - Gesuele Bellini
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