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Data: 25/04/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Certificazione verde nel decreto Riaperture[Torna su] Il nome ufficiale è "Certificazione verde COVID-19" ed è il "green pass" che consentirà lo spostamento tra regioni a chi è vaccinato, è guarito dall'infezione Covid oppure ha effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. A disciplinare il nuovo certificato è stato il Decreto Legge n. 52/2021, ribattezzato "Decreto Riaperture", in vigore dal 23 aprile 2021, con cui il Governo guidato da Mario Draghi ha introdotto importanti misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Obiettivo dell'esecutivo è quello di dettare il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni resesi necessarie per limitare il contagio da COVID-19, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Chi può ottenere il Green Pass[Torna su] L'introduzione sul territorio nazionale delle "Certificazioni verdi COVID-19" è una delle novità più chiacchierate. I pass sono idonei a comprovare una di queste tre situazioni: - lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; - l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito all'infezione, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; - l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. In particolare, ai soggetti muniti delle certificazioni verdi saranno consentiti gli spostamenti, in entrata e in uscita, dai territori collocati in zona arancione o rossa. Rilascio e validità delle certificazioni verdi[Torna su] Le certificazioni "verdi" di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, mentre quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Tutte e tre le certificazioni saranno rilasciate, su richiesta del interessato, in formato cartaceo o digitale. Ancora, precisa il D.L., le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea saranno riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea, se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Avvenuta vaccinazioneIn particolare, quella di avvenuta vaccinazione è rilasciata dalla struttura sanitaria o dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste dall'interessato. Inoltre, contestualmente al rilascio, la struttura sanitaria, ovvero il sanitario, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico regionale. Chi ha già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del D.L. potrà richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario oppure alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa. Avvenuta guarigionePer quanto riguarda il certificato che attesta l'avvenuta guarigione, il rilascio avviene ad opera dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, oppure, in caso di ricovero, se ne occupa la struttura presso la quale è stato ospitato il paziente affetto da COVID-19 e anche in questi casi verrà resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico. Attenzione, perché la certificazione cesserà di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Covid. Tampone negativoLa certificazione verde a seguito di tampone negativo, invece, è prodotta su richiesta dell'interessato dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test molecolari o antigenici, oppure dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Non sembra dunque avranno valore per la certificazione verde i tamponi effettuati autonomamente. Reato per chi falsifica[Torna su] Il Decreto Legge pone particolare attenzione ai rischi che i certificati rinviando alle sanzioni previste da una serie di norme del codice penale che si occupano di tipologie di falso: in particolare, alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 si applicano le pene stabilite nei detti articoli. Garante privacy: gravi criticità per i "pass vaccinali"[Torna su] Il Garante privacy ha inviato, tuttavia, un avvertimento formale al Governo avendo riscontrato "criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia" rappresentando la necessità di un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone In particolare, il Garante ritiene che il Decreto Riaperture non garantisca una base normativa idonea per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi su scala nazionale e sia "gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali" Oltre a non definire con precisione le finalità per il trattamento dei dati sulla salute degli italiani (in contrasto con il GDPR), la norma prevede inoltre un utilizzo eccessivo di dati sui certificati da esibire in caso di controllo, in violazione del principio di minimizzazione. Non sono infine previsti tempi di conservazione dei dati né misure adeguate per garantire la loro integrità e riservatezza. Problematiche che "si sarebbero potute risolvere preventivamente e in tempi rapidissimi se, come previsto dalla normativa europea e italiana, i soggetti coinvolti nella definizione del decreto legge avessero avviato la necessaria interlocuzione con l’Autorità, richiedendo il previsto parere, senza rinviare a successivi approfondimenti". L’Autorità ha comunque offerto al Governo la propria collaborazione per affrontare e superare le criticità rilevate. |
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