Data: 24/04/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Avvocato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione

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Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 10740/2021 (sotto allegata), chiariscono che il clamore dell'opinione pubblica che è in grado di creare una vicenda giudiziaria che vede coinvolto un avvocato, condannato in sede penale per truffa e patrocinio infedele è insita nella pena di tre anni e sei mesi di reclusione. L'irrogazione della sospensione cautelare disciplinare quindi è legittima senza che siano necessarie ulteriori dimostrazioni. Ora però vediamo le ragioni di una simile decisione, analizzando la vicenda giudiziaria che ha avuto come protagonista un avvocato.

Il Consiglio Distrettuale di disciplina, preso atto che un avvocato è stato ritenuto responsabile per il reato di truffa (art. 640 c.p), patrocinio e consulenza infedele (380 c.p) - aggravati dall'aver agito con abuso di autorità (o di relazioni domestiche, di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità)- a titolo di concorso formale in danno di due clienti e che gli è stata irrogata la condanna di tre anni e sei mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e risarcimento dei danni, dispone la sospensione cautelare per otto mesi.

L'avvocato si rivolge al Cnf per contestare la decisione, ma il Consiglio rigetta il ricorso.

La sospensione cautelare disciplinare non può essere automatica

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L'avvocato censura la decisione del Cnf sollevando innanzi alla Corte di Cassazione un unico motivo di doglianza, con il quale denuncia la violazione e l'errata applicazione dell'art. 32 del Regolamento disciplinare e dell'art. 60 della legge n. 247/2012. Il provvedimento di sospensione a suo parere avrebbe dovuto basarsi infatti sulla necessità di sedare il clamore che le accuse avrebbero creato nell'opinione pubblica e non sulla gravità dell'imputazione.

Il clamore dell'opinione pubblica è insito nella pena irrogata

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La Cassazione rigetta il ricorso del legale ricordando prima di tutto che il Consiglio distrettuale di disciplina "può" disporre la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 62 del regolamento di disciplina quando l'avvocato è stato sottoposto:

  • a una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
  • alla pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado;
  • all'applicazione di una misura di sicurezza detentiva;
  • a una condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
  • a una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

L'art 62, spiega la Cassazione, è una norma aperta tanto che prevede con il termine "può" facendo così intendere che l'autorità disciplinare gode di una certa discrezionalità, è collegata alla ratio della legge.

Indubbio che il caso di specie, per l'entità della pena e il titolo dei reati, rientri tra i casi in cui all'avvocato è irrogabile la misura della sospensione. Solo il giudice comunque può decidere e motivare la sua decisione, che la Cassazione può sindacare solo se l'anomalia motivazionale assume i contorni di una violazione di legge costituzionalmente rilevante. Anomalia che deve realizzarsi nell'assenza totale di motivi dal punto di vista materiale e grafico, nella motivazione apparente o incomprensibile o contraddittoria, esclusa quindi la motivazione "sufficiente".

Nel caso di specie il giudice disciplinare non ha irrogato la sospensione in modo automatico, esso ha valutato piuttosto la gravità dei fatti realizzati, tra l'altro proprio nell'esercizio della professione e nel rispondere alla censura del legale "ha compiutamente e razionalmente spiegato che la naturale diffusività della notizia, procurata dalla pubblicità del dibattimento penale, imponeva la misura cautelare, al fine di tutelare il decoro e la dignità dell'avvocatura".


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