Data: 25/04/2021 15:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Le modifiche a favore dei lavoratori fragili

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Sarà più semplice la tutela economica del periodo di quarantena per contagio da covid 19. A spiegarlo è il messaggio dell'Inps n. 1667/2021 (in allegato) che chiarisce le modifiche apportate dal dl n. 41/2021 (decreto Sostegni) a favore dei lavoratori fragili. In sostanza: anche se è il medico curante ad aver disposto la quarantena o la permanenza in isolamento fiduciario il lavoratore dipendente avrà diritto all'indennità economica di malattia.

Quarantena e lavoratori fragili

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Nello specifico si parla dei lavoratori fragili, ossia dipendenti del settore privato o pubblico: con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Il precedente intervento normativo aveva stabilito per questi soggetti:

- l'equiparazione a degenza ospedaliera dell'assenza dal servizio prescritta dal medico;

- la possibilità di lavorare da remoto anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. Dal punto di vista normativo la prima tutela ha trovato applicazione dal 17 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; la seconda, invece, dal 16 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021.

Tutela della quarantena

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A partire dal 1° gennaio 2021, il medico che compila il certificato non dovrà più indicare "gli estremi del provvedimento" che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, agevolando, in tal modo, la trattazione dei certificati prodotti nell'anno in corso.

La tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva viene riconosciuta in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche nel caso in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, con l'eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a "ordinanza dell'autorità amministrativa locale".


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