Data: 26/04/2021 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Emotrasfusione: l'infetto non deve dimostrare la negligenza dell'ospedale

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Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza di un'emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell'acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività. Qualora venga invocata la responsabilità contrattuale, al paziente incombe solo l'onere di allegare una condotta inadempiente dell'ospedale.
È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 10592/2021 (qui sotto allegata) nel pronunciarsi sulla vicenda di una signora che aveva convenuto in giudizio il Ministero della salute e l'Assessorato per la sanità regionale chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

Infezione a seguito di emotrasfusione

In particolare, la donna assumeva di aver contratto un'infezione causata dal virus dell'HCV in conseguenza di una emotrasfusione a cui era stata sottoposta in ospedale. La domanda, accolta in prime cure, veniva invece rigettata dalla Corte d'Appello la quale osservava come l'attrice non avesse mai allegato e dimostrato che l'ospedale aveva provveduto alle trasfusioni approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale e non, come avviene nella normalità dei casi, utilizzando sacche di provenienza esterna.

In Cassazione, la danneggiata ritiene che la Corte d'Appello abbia errato, tra l'altro, nell'addossare a lei l'onere di dimostrare che l'ospedale aveva eseguito la trasfusione con sacche di plasma prelevate da un proprio centro trasfusionale.

Tale motivo viene ritenuto fondato dagli Ermellini i quali evidenziano come, a fondamento della colpa dell'azienda ospedaliera, l'attrice avesse allegato in primo grado di avere subito un danno alla salute in conseguenza di un trattamento sanitario e invocato la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, assolvendo compiutamente l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda.

Onere della prova e responsabilità contrattuale

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La Cassazione spiega, qualora venga invocata la responsabilità contrattuale, tale onere si esaurisce nell'allegazione dell'esistenza del contratto e di una condotta inadempiente. Di conseguenza, la donna non avrebbe avuto affatto alcun onere di allegare e spiegare come, quando e in che modo l'ospedale si fosse approvvigionato delle sacche di plasma risultate infette.

Per contro, sarebbe stato onere della struttura sanitaria allegare e dimostrare, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., di avere tenuto una condotta irreprensibile sul piano della diligenza. Pertanto, nel caso di specie, la Corte d'appello, dinanzi alla domanda attorea sopra descritta, avrebbe dovuto in concreto accertare se l'assessorato, successore dell'azienda ospedaliera, avesse o non avesse provato la "causa non imputabile" di cui all'articolo 1218 c.c., a nulla rilevando che l'attrice non avesse "allegato che l'ospedale abbia provveduto alle trasfusioni approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale".

Intatti, "la circostanza che l'ospedale provvedesse o non provvedesse da sé all'approvvigionamento di plasma non era un fatto costitutivo della domanda, ma era un fatto impeditivo della stessa, che in quanto tale andava allegato e provato dall'amministrazione convenuta". Trascurando di stabilire se parte convenuta avesse fornito tale prova, pertanto, la Corte d'appello ha effettivamente violato gli articoli 1218 e 2697 del codice civile.


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