Data: 03/05/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Cos'� l'accordo di riservatezza

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L'accordo di riservatezza � stipulato ogniqualvolta vi sia la necessit� di non divulgare determinate informazioni delle quali un soggetto sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto che lo lega a un altro soggetto.

Lo stesso pu� essere oggetto di uno specifico contratto o essere inserito come clausola nell'ambito di un contratto dal contenuto pi� vasto. Di norma � stipulato tra imprese.

La riservatezza del lavoratore

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Non mancano casi in cui l'accordo di riservatezza sia stipulato tra datore di lavoro e lavoratore.

A tal proposito va tuttavia detto che, in realt�, i dipendenti sono tenuti al segreto per legge: il codice civile, all'articolo 2015, stabilisce infatti che "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, n� divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Oggetto dell'accordo di riservatezza

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L'oggetto dell'accordo di riservatezza � determinato liberamente dalle parti, che possono scegliere in completa autonomia quali sono le informazioni che desiderano che non vengano divulgate.

Pu� trattarsi, ad esempio, di informazioni di carattere economico o finanziario o di carattere operativo o amministrativo, ma anche di natura negoziale o commerciale.

Chi � tenuto al segreto

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L'accordo di riservatezza, a seconda dei casi, pu� obbligare al segreto tutte le parti che lo stipulano o soltanto una di esse, se questa � l'unica a ricevere le informazioni riservate e non comunica all'altra nulla che non possa essere divulgato.

Violazione della riservatezza: conseguenze

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La violazione dell'accordo di riservatezza rappresenta un inadempimento contrattuale, con l'obbligo per la parte che lo pone in essere di risarcire il danno cagionato all'altra, a meno che non riesca a dimostrare che la divulgazione � avvenuta per causa a lei non imputabile.

L'ammontare del risarcimento, che di norma comprende tanto il danno emergente quanto il lucro cessante, pu� anche essere predeterminato dalle parti in contratto con la previsione di una penale.


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