Data: 11/05/2021 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

La perquisizione domiciliare

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La perquisizione domiciliare è l'accesso a sorpresa da parte della polizia in un'abitazione privata, fatto con il fine di cercare le prove di un reato o un soggetto che deve essere arrestato.

Si tratta di un atto che può essere posto in essere esclusivamente nell'ambito di un'indagine penale già avviata e autorizzata ed esclusivamente a fronte di un mandato.

La stessa deve avvenire tra le sette e le venti, salvo casi di urgenza che legittimano la perquisizione al di fuori della predetta fascia oraria.

Cos'è il mandato

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Il mandato è il decreto di autorizzazione alla perquisizione domiciliare emesso, prima che la stessa avvenga, dal pubblico ministero o dal giudice, a seconda che il procedimento sia ancora nella fase delle indagini preliminari o sia già giunto in fase di dibattimento.

Nello stesso vanno specificati i fatti addebitati a chi si trova nell'abitazione perquisita, il reato contestato e le ragioni che lasciano presumere che ciò che si sta cercando si trovi in quella specifica abitazione.

In assenza delle predette informazioni il mandato deve ritenersi invalido.

Quando si può fare a meno del mandato

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Tuttavia, in alcune ipotesi eccezionali la perquisizione domiciliare è possibile anche in assenza di mandato.

Ci si riferisce, ad esempio, ai casi in cui vi sia stata flagranza di reato e ai casi di evasione. Inoltre, si può procedere alla perquisizione senza mandato in caso di ricerca di armi, munizioni e materie esplodenti; in caso di ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione di persone il cui atteggiamento o la cui presenza non appaiono giustificabili; in caso di ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Convalida della perquisizione

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In ogni caso, anche laddove la perquisizione senza mandato risulti legittima e non arbitraria, la stessa deve sempre essere seguita da un'autorizzazione del giudice.

Nel dettaglio, le forze dell'ordine che hanno eseguito la perquisizione devono trasmettere il relativo verbale al pubblico ministero senza ritardo. Il PM ha quindi 48 ore di tempo per emettere il decreto di convalida, che è messo a disposizione del soggetto perquisito per la verifica della correttezza delle operazioni poste in essere dalle autorità.

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