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Data: 28/04/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Accordo coniugale in sede di separazione sull'assegno di divorzio[Torna su] Gli accordi a cui i coniugi addivengono in sede di separazione non possono anche definire il regime patrimoniale in vista del futuro divorzio. I diritti in materia matrimoniale sono indisponibili per cui l'eventuale accordo che statuisca sugli stessi è invalido per illiceità della causa. Queste le precisazioni dell'ordinanza n. 11012/2021 (sotto allegata) della Cassazione emessa al termine delle seguente vicenda giudiziaria tra coniugi. La Corte d'Appello, accogliendo le richieste di un ex marito, revoca l'obbligo a carico di costui di corrispondere alla ex moglie il contributo al mantenimento per il figlio, ma conferma l'assegno divorzile disposto in favore della donna. Per il giudice di secondo grado l'accordo a cui i coniugi sono addivenuti in sede di separazione, finalizzato a disciplinare la futura regolazione del loro rapporti economici non è affetto da nullità per illiceità della causa e la misura dell'assegno stabilita dal giudice di primo grado appare congrua. Ai fini dell'assegno divorzile rileva l'inadeguatezza dei mezzi del beneficiario[Torna su] Il marito però ricorre in Cassazione, la moglie si costituisce con controricorso eccependo l'inammissibilità del ricorso dell'ex marito per avere costui sollevato un unico motivo di doglianza, impedendo così di comprendere le ragioni per le quali la sentenza deve considerarsi contraria alla legge o priva di motivazione. Il ricorrente in effetti nel ricorso contesta in un solo motivo la violazione dell'art 5 della legge sul divorzio, che contiene la disciplina dell'assegno di divorzio, dell'art. 10 della legge n. 74/1987 che ha modificato il suddetto art. 5 e dell'art. 1343 c.c. ai sensi del quale: "La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume."Costui denuncia inoltre l'omesso esame di un fatto decisivo, la violazione dell'art 182 co. 4 c.p.c e l'omessa pronuncia sulla domanda avanzata in via subordinata. Per l'uomo l'accordo concluso in sede di separazione consensuale è affetto da nullità in quanto l'assegno di divorzio, stante la sua natura assistenziale, non è una posizione soggettiva di cui le parti possono disporre. Il giudice di merito pertanto avrebbe dovuto verificare la spettanza dell'assegno divorzile solo alla luce dei presupposti indicati dall'art. 5 della legge sul divorzio, ovvero l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario. Condizione che la Corte d'Appello invece non ha accertato, così come non ha considerato il decremento reddituale subito dal marito, tanto che la stessa non si è pronunciata sulla domanda subordinata di riduzione dell'assegno di divorzio. Gli accordi in sede di separazione non possono regolare l'assegno di divorzio[Torna su] La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11012/2021 accoglie il ricorso dell'ex marito ritenendo fondato il motivo sollevato. Rigettata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso perché articolato in un unico motivo, stante l'agevole individuazione delle questioni prospettate dal ricorrente la Cassazione ricorda che già la sentenza n. 2224/2017 ha enunciato il principio di diritto secondo cui "gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art 160 c.c." L'art. 160 dispone infatti che: "Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio." La Corte d'Appello è incorsa nell'errore di ritenere valido l'accordo a cui sono addivenuti i coniugi in sede di separazione al fine di disciplinare anche i rapporti economici riferibili al futuro divorzio a causa della errata interpretazione della sentenza n. 8109/2000 della Cassazione, che in realtà ha dichiarato valido un accordo transattivo trasfuso parzialmente in un accordo di separazione per porre fine a una controversia patrimoniale, senza alcun riferimento, a differenza del caso di specie, ad accordi capaci di regolare i rapporti economici tra coniugi in vista di un futuro divorzio. La sentenza della Corte d'Appello viene quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito - credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi "vita natural durante", il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) "in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)." 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