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Data: 29/04/2021 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Cos'è il fallimento del minore[Torna su]
Il fallimento del minore è il fallimento che interessa un imprenditore che non ha ancora compiuto i 18 anni di età. Si tratta di una situazione del tutto peculiare, in quanto è raro che un'impresa faccia capo a un minore. Laddove ciò avvenga, in ogni caso, a esercitare effettivamente l'attività non è il formale imprenditore, ma i genitori esercenti la potestà su di lui o il suo tutore. Gli effetti del fallimento[Torna su]
Il fallimento del minorenne non è interpretato dalla dottrina in maniera rigorosa, in ragione della severità degli effetti che tale procedura esecutiva concorsuale comporta, che, salvo che non intervenga la riabilitazione civile, perdurano per tutta la durata della vita del fallito. In particolare, al fallimento conseguono effetti di natura patrimoniale ed effetti di natura personale. Effetti patrimoniali del fallimentoGli effetti patrimoniali sul fallito possono essere ricondotti, sostanzialmente, al cd. spossessamento, in forza del quale il fallito viene privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, che passano al curatore. Lo spossessamento, tuttavia, non riguarda:
Effetti personali del fallimentoDal punto di vista personale, il fallimento limita molti dei diritti civili del fallito, producendo, nel dettaglio, le seguenti conseguenze:
Conseguenze del fallimento sul minore[Torna su]
Sulla base di un'interpretazione rigorosa della normativa, in capo al minore fallito dovrebbero ricadere tutte le conseguenze del fallimento. In realtà, però, la dottrina interpreta la legge in maniera più "morbida", ritenendo che il minore subisca esclusivamente gli effetti patrimoniali del fallimento. Per quanto riguarda le conseguenze di natura personale, invece, le stesse sono riversate su colui che esercita effettivamente l'impresa e quindi, a seconda dei casi, sul genitore o sul tutore. |
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