Data: 30/04/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Contratto concluso con il minorenne

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Il nostro ordinamento, in linea generale, ritiene illegittimo il contratto concluso con un minorenne.

L'articolo 1425 del codice civile, infatti, pone la regola in forza della quale "Il contratto � annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre".

Da tale disposizione, letta in combinato disposto con quella di cui all'articolo 2 che subordina la capacit� di agire al compimento della maggiore et�, discende quindi che il contratto concluso con il minorenne deve ritenersi annullabile.

Minore et� occultata

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Tuttavia, lo stesso codice civile, al successivo articolo 1426, esclude l'annullabilit� del contratto laddove il minorenne, con raggiri, abbia occultato la sua minore et�. In tal caso, infatti, viene meno qualsiasi esigenza di protezione nei suoi confronti.

La dichiarazione di essere maggiorenne non basta

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I raggiri posti in essere dal minore per far credere di essere maggiorenne devono in ogni caso essere effettivamente idonei a trarre inganno l'altro contraente. Ad esempio, si ritiene che possa integrare l'ipotesi di esclusione dell'annullabilit� in commento la produzione di documenti falsi ma che appaiono verosimili.

Per espressa previsione dell'articolo 1426 c.c., invece, non � sufficiente a rendere valido il contratto la semplice dichiarazione fatta dal minorenne di essere maggiorenne. Del resto, a tale proposito non pu� non considerarsi il dovere generico posto dall'articolo 1176 c.c. in capo a tutti i contraenti di utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia, il che vuol dire anche accertare la capacit� giuridica della controparte.


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