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Data: 30/04/2021 06:00:00 - Autore: Mario di SalviaRevocabilità ordinanza ex art. 410-bis c.p.p.Con una singolare decisione (sotto allegata) il Tribunale di Benevento, nella prevista composizione monocratica, all'esito della pronunciata inammissibilità di un reclamo proposto dalla persona offesa avverso la archiviazione pronunciata dal GIP, revoca la propria decisione per manifesto difetto di contraddittorio onde conformarla al pieno ossequio delle disposizioni previste dall'art 410-bis cpv c.p.p. Come è noto la legge n. 103 del 2017 al fine di arginare la mole sempre più ingente di ricorsi avverso le pronunce di archiviazione e impedire alle p.o l'indiscriminato accesso alla Corte di Cassazione per dolersi delle decisioni del GIP in tema (ovvero di quelle analoghe del Giudice di Pace), ha optato per l'introduzione di un rito sui generis, per certi versi assimilabile ai procedimenti in camera di consiglio, detto reclamo. Il meccanismo, senz'altro a critica vincolata, mutua infatti dall'art. 127 c.p.p. i termini previsti per l'avviso di udienza alle parti e per l'eventuale deposito da parte di queste di memorie ma non prevede la loro comparizione fisica o quella dei difensori, anzi, qualche tesi ardita addirittura arriva a negare in nuce, al patrocinatore dell'offeso la possibilità di attivarsi con il previsto rimedio, interpretando strettamente il sostantivo "interessato" riportato nell'art 410-bis c.p.p. Nella sostanza, l'avviso di fissazione dell'udienza è necessario al solo scopo di consentire alle parti di attivarsi tempestivamente per l'instaurazione del previsto contraddittorio cartolare con il Tribunale decidente; pur auspicabile, non è tuttavia contemplata, nel procedimento la facoltà di replica scritta tra indagato/archiviato e reclamante. Ebbene, l'omesso avviso dell'udienza alla persona offesa determina secondo il Tribunale di Benevento un vizio ex art. 178 c.p.p., ragion per cui la originaria declaratoria di inammissibilità del reclamo per sua infondatezza viene revocata, in conformità alle richieste dell'offeso, con la contestuale fissazione nell'ambito della stessa revoca della successiva udienza per il ri-esame della vertenza. L'organo decidente quindi, ritenendo indiscussa la non impugnabilità della ordinanza di inammissibilità del reclamo aderisce in pieno alla tesi sostenuta dalla S.C. nelle sentenze omologhe (per concetti) n. 44133/2019 e n 272956/2018 per le quali in sostanza : "il provvedimento con cui il giudice decide ex art 410 bis cpp sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione ,avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato ,da presentarsi al medesimo giudice del reclamo". Ma quid iuris se l'istanza di revoca per violazione del contraddittorio fosse stata respinta?L'offeso avrebbe dovuto impugnare il diniego dinanzi alla S.C o meditare una nuova istanza di revoca (rectius revoca del diniego sulla revoca)? L'interrogativo mette evidentemente in luce la fallacia di un sistema così congegnato dovendo necessariamente residuare nell'ordinamento un rimedio quale il ricorso per cassazione utile a denunciare l' abnormità della ordinanza ex art 410 bis cpp ovvero la sua contrarietà ai princìpi del giusto processo anche al di là dei motivi previsti ex art. 606 c.p.p. cui in tutta evidenza intenderebbe far riferimento la prevista non impugnabilità della ordinanza di reclamo . In attesa di un nuovo intervento chiarificatore della Suprema Corte, il Tribunale di Benevento oblitera la soluzione più complessa. |
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