Data: 01/05/2021 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Chi � tenuto a corrispondere il contributo alla ex per il mantenimento dei figli deve provare la sua impossibilit� ad adempiere, non la capacit� di provvedere ai figli dell'avente diritto. Queste le ragioni per la quali la Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo che in appello e di nuovo in Cassazione ha fatto presente che, non sussistendo lo stato di bisogno dei figli ai quali provvedeva da diversi anni la moglie, non pu� essere ritenuto responsabile per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Queste le delucidazioni contenute nella breve sentenza della Suprema Corte n. 16183/2021 (sotto allegata), al termine della vicenda che si va a illustrare.

Il giudice di seconde cure conferma la condanna dell'imputato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma riduce la pena, in virt� del riconoscimento delle attenuanti generiche, per non avere corrisposto alla madre affidataria l'assegno mensile per i figli e la quota delle spese straordinarie. Incontestato per la Corte il periodo dell'inadempimento dal 2009 al 2011, corretta l'avvenuta costituzione di parte civile, cos� come la modifica dell'imputazione da parte del PM e il rispetto dei termini per il deposito della lista testi.

Se non c'� stato di bisogno sussiste il reato?

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L'imputato contesta l'esito del giudizio d'impugnazione e ricorre in Cassazione, sollevando tre motivi.

  • Con il primo contesta le questioni procedurali gi� sollevate in appello e respinte.
  • Con il secondo lamenta invece la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla sua condanna contestando in particolare la sussistenza dello stato di bisogno degli aventi diritto al mantenimento e il mancato accertamento della sua capacit� economica a fare fronte all'impegno.
  • Con il terzo infine si duole dell'entit� della pena irrogata nei suoi confronti.

L'obbligato deve provare la propria difficolt� economica

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La Cassazione, poco convinta delle ragioni di doglianza sollevate dall'imputato, rigetta il ricorso perch� inammissibile.

Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato perch� si limita a riproporre gli stessi motivi d'impugnazione gi� sollevati in appello e sui quali la Corte si � gi� pronunciata esaustivamente.

Il secondo � inammissibile perch� si limita a proporre una diversa valutazione delle prove. L'imputato interpreta in modo errato la norma nel ritenere che manca la prova della propria disponibilit� economica a provvedere, in quanto quando sussiste un obbligo nei confronti dei propri congiunti l'onere dell'obbligato � dimostrare la propria impossibilit� ad adempiere e non la capacit� economica di chi ha diritto al contributo.

Il terzo infine deve essere respinto perch� non competono alla Cassazione le valutazioni di merito necessarie a determinare la pena.

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