Data: 03/05/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Fatto e diritto confusi nel ricorso di legittimit�

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La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un dipendente non solo perch� con le sue 60 pagine non rispetta il principio di sinteticit�, ma anche perch� la sua impaginazione senza margini, con interlinea 1, senza un ordine espositivo logico fatto di continui rimandi a pi� di 100 documenti, in cui le ragioni in fatto si mescolano confusamente a quelle di diritto, impediscono alla Corte di comprendere nello specifico le censure mosse dal ricorrente nei confronti della sentenza impugnata.

Ricorda la Cassazione che il ricorso di legittimit� � a critica vincolata e a cognizione determinata, non � certo un terzo grado di giudizio. Queste le conclusioni degli Ermellini nella sentenza n. 11339/2021 (sotto allegata) emessa al termine della seguente controversia in materia di lavoro.

Il dipendente di una banca con un ricorso 700 c.p.c contesta il licenziamento irrogatogli dalla societ� datrice dopo alcune violazioni disciplinari. Il Tribunale accoglie il ricorso, ma la Banca introduce giudizio di merito per far accertare la decadenza del dipendente dall'impugnazione del licenziamento, essendo trascorsi 60 giorni tra la ricezione del recesso del datore e la notifica del ricorso cautelare. Il Tribunale dichiara il licenziamento illegittimo, ma il dipendente ricorre in appello. La banca resiste proponendo appello incidentale. Il giudice di seconde cure rigetta entrambi gli atti di appello.

In Cassazione il dipendente solleva 16 motivi di ricorso

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Il dipendente a questo punto ricorre in Cassazione sollevando ben 16 motivi, con cui contesta la respinta doglianza di ritorsivit� del licenziamento irrogatogli, violazione della privacy, violazione dei principi d'immediatezza, buona fede e correttezza della Banca, mancato espletamento del tentativo di conciliazione, ecc...

Inammissibile il ricorso "blocco" che non distingue motivi in fatto e diritto

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La Cassazione non esamina neppure i motivi sollevati dal dipendente perch� il ricorso � del tutto inammissibile.

Il ricorso infatti � formato da 60 pagine, con interlinea 1, privo quasi del tutto di margini e dopo una prolissa esposizione dei gradi precedenti di giudizio, in cui fa riferimento a 118 documenti in una premessa di 16 pagine espone i 16 motivi di ricorso in cui si mescolano motivi in fatto e in diritto senza argomentare e individuare le norme ritenute violate, in palese violazione dell'art. 366 c.p.c, che sanziona proprio con la inammissibilit� i ricorsi che non contengono "l'esposizione sommaria dei fatti della causa e i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis."

Per le ragioni suddette la Cassazione sente l'esigenza di ricordare che la Cassazione SU n. 7931/2013 ha affermato che "il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito degli specifici e tassativi vizi dedotti riconducibili inequivocabilmente ad una delle ragioni di cui all'art. 360 c.p.c."

Come precisato inoltre nella sentenza n. 9570/2017 richiamata alla societ� controricorrente il mancato rispetto dei principi di chiarezza e sinteticit� espongono l'intero ricorso alla declaratoria d'inammissibilit�.

Ora, nel caso di specie "la deduzione cumulativa di profili concernenti, sotto molteplici aspetti della vicenda processuale, il giudizio di diritto operato dal giudice di seconde cure, confusi e mescolati, peraltro, a diversi profili concernenti il giudizio di fatto, rende certamente scarsamente intellegibile sia l'esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione, sia le doglianze stessa mosse avverso la sentenza gravata. Di pi�, la redazione del motivo mediante la suesposta elencazione di numerosi atti processuali e di documenti, rende del tutto evidente che il ricorrente ha inteso, del tutto inammissibilmente, riversare in sede di legittimit� il contenuto dei gradi di merito (Cass. 21297/2016), trasformando cos� inammissibilmente il giudizio di legittimit� in una sorta di terzo grado di giudizio."

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