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Data: 01/05/2021 11:00:00 - Autore: GIANPAOLO APREA
Compenso amministratore di condominio[Torna su]
Il tribunale di Firenze con la sentenza n. 441/2021 depositata in data 24/02/2021 ha statuito che il compenso richiesto dall'amministratore in assemblea al momento della sua nomina è omnicomprensivo, ossia deve riguardare tutta l'attività gestoria, non potendo richiedere un compenso ulteriore per lo svolgimento di lavori o per attività connesse alla vita condominiale. Compensi per amministrazione straordinaria: i fatti[Torna su]
Un condominio di Firenze conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Firenze l'ex amministratore chiedendo: - che venisse accertato e dichiarato che la somma riscossa da quest'ultimo a titolo di compensi per la gestione condominiale 1.10.2015-15.1.2016 non era dovuta, perché non approvata dall'assemblea condominiale, con condanna del medesimo alla restituzione di tale somma in favore del condominio, - che si accertasse e dichiarasse che la somma riscossa a titolo di compensi per l'amministrazione straordinaria per i lavori di adeguamento antincendio dell'autorimessa condominiale non era dovuta perchè non approvata dall'assemblea condominiale, con condanna del convenuto alla restituzione della stessa in favore del condominio, oltre al risarcimento danni per mala gestio. Si costituiva in giudizio l'ex amministratore, il quale precisava che il compenso era dovuto nonostante non fosse stato approvato in sede di delibera assembleare e che l'avvenuta approvazione del consuntivo con delibera del 30.11.2015 aveva legittimato la richiesta di compensi dell'amministratore per le ingenti prestazioni straordinarie svolte in favore del condominio. Compenso amministratore al momento della nomina[Torna su]
Il Tribunale di Firenze ha accolto parzialmente la domanda proposta dal condominio, in quanto a norma dell'art. 1129 comma 14 c.c., il compenso dell'amministratore di condominio viene deliberato al momento della nomina, a pena di nullità della stessa. Nello specifico, l'amministratore deve presentare in assemblea un preventivo del corrispettivo richiesto e, nel caso in cui vengano svolti lavori straordinari, può chiedere un compenso aggiuntivo, solo quando tale eventualità sia stata prevista nel preventivo presentato in sede di nomina; in ogni caso, il compenso richiesto dall'amministratore in tale sede è omnicomprensivo, ossia deve riguardare tutta l'attività gestoria, non potendo richiedere un compenso ulteriore per lo svolgimento di lavori o per attività connesse alla vita condominiale. L'amministratore ha, poi, diritto a prelevare il proprio compenso dal conto corrente condominiale, rilasciando fattura, purchè il corrispettivo prelevato sia quello approvato dall'assemblea in sede di nomina o di rinnovo. Nel caso che ci occupa, oltre a non risultare nessuna approvazione, da parte dell'assemblea condominiale, del compenso richiesto dall'amministratore, il convenuto non ha nemmeno provato di aver presentato il preventivo del proprio compenso al momento della sua nomina o, almeno, nelle successive conferme: ne discende che il diritto al compenso dell'amministratore per la gestione 1.10.2015-15.1.2016 e per i lavori straordinari di adeguamento alla normativa antincendio dell'autorimessa condominiale non può ritenersi maturato e che lo stesso ha illegittimamente prelevato dal conto corrente condominiale la somma dallo stesso richiesta a titolo di compenso, nella misura di Euro 12.904,98 e di Euro 8.674,50, con conseguente obbligo per il convenuto di rimborsarla in favore del condominio attoreo, unitamente agli interessi. Nel mentre è stata rigettata la domanda di risarcimento danni perché non provata. In conseguenza del parziale accoglimento delle domande attoree, devono ritenersi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti. Avv.Gianpaolo ApreaVico Acitillo 160 -Napoli Cell. 3208345150 avvocatoaprea.it email. info@avvocatoaprea.it |
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