Data: 01/05/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

L'Italia � una Repubblica fondata sul lavoro

[Torna su]

Con questo articolo e con questo principio fondamentale si apre il testo della nostra Carta Costituzionale.

Le ragioni sono da rinvenire nel periodo in cui � stato elaborata la nostra Carta dei diritti fondamentali, che ha coinciso con il dopo guerra, quando tutto era da ricostruire e il contributo dei lavoratori era ritenuto indispensabile per avviare ex novo lo sviluppo economico del paese e dare ai lavoratori uno stimolo per costruire il proprio futuro.

Il lavoro viene considerato dai nostri padri costituenti il vero fondamento della democrazia, un diritto che permette a ogni individuo di essere anche un buon cittadino. L'art. 2 della Costituzione per� precisa che i diritti inviolabili dell'uomo si svolgono prevalentemente all'interno delle varie formazioni sociali, anche di natura economica, nelle quali l'uomo sviluppa la propria personalit� e compie anche il proprio dovere di solidariet� attraverso il pagamento delle tasse e la partecipazione alla vita sociale, svolgendo attivit� di varia natura nell'interesse della collettivit�.

Per fare tutto questo per� � necessario garantire a tutti i lavoratori una condizione di uguaglianza, che non deve essere puramente formale, ma sostanziale, come sancito dall'art. 3 della Costituzione. Alla Repubblica infatti spetta il compito di rimuovere anche le disuguaglianze di natura economica e sociale, affinch� tutti possano prendere parte attiva all'organizzazione sociale, politica ed economica del paese.

Il diritto e il dovere al lavoro

[Torna su]

Prima di elencare i diritti dei lavoratori l'art. 4 della Costituzione specifica che non solo il diritto al lavoro � riconosciuto, ma che � compito della Repubblica promuovere e incentivare tutte quelle condizioni capaci di renderne effettivo l'esercizio, visto che grazie al lavoro ogni cittadino pu� provvedere al proprio sostentamento e della famiglia. Diritto, ma anche dovere di lavorare, naturalmente nel rispetto delle possibilit� e delle scelte di ciascuno, al fine di contribuire allo sviluppo e al progresso materiale e spirituale della societ�. Ogni lavoro infatti � dignitoso e contribuisce alla crescita del Paese.

La tutela del lavoro

[Torna su]

Diritto e dovere al lavoro che risulterebbero zoppi senza la tutela prevista dall'art. 35 del testo, ai sensi del quale si prevede che: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori."

Diritto al lavoro che non viene quindi limitato ad attivit� finalizzata al sostentamento e al pagamento delle tasse allo sviluppo del paese. Il lavoro viene infatti concepito anche come strumento di elevazione in un'ottica internazionale e aperta, come sancito dalla disposizione che assegna alla Repubblica il compito di promuovere e favorire "gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro" e a riconoscere "la libert� di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale" e tutelare "il lavoro italiano all'estero."

Il diritto alla retribuzione

[Torna su]

Uno dei diritti dei lavoratori pi� importi affermati dalla nostra Costituzione � quello a una giusta retribuzione. Un concetto che la nostra carta fondamentale definisce come il diritto a un avere una retribuzione proporzionata sia alla qualit� che alla quantit� del lavoro che si svolge e in grado di assicurare al lavoratore, ma anche alla sua famiglia, un'esistenza libera e dignitosa.

Un diritto che pu� essere tutelato grazie alla presenza nel nostro ordinamento del giudice del lavoro, che ha la competenza a trattare tutte le questioni che hanno a che fare con la violazione diritti che il nostro ordinamento riconosce ai lavoratori. Diritto che viene comunque garantito, in molti settori, dai contratti collettivi, che prevedono minimi salariali.

Il diritto al riposo e alle ferie retribuite

L'art. 36, che come abbiamo appena visto, prevede il diritto a una giusta retribuzione, al comma 2 contempla anche il diritto al riposo. In questo caso per� la Costituzione non da indicazioni precise, si limita infatti a rinviare alla legge la determinazione della durata massima della giornata lavorativa (40 ore settimanali) e a stabilire che il lavoratore ha diritto sia al riposo settimanale che a ferie annuali retribuite, senza possibilit� di rinunciarvi.

Parit� dei diritti uomo-donna nel lavoro

[Torna su]

L'art. 37 della Costituzione riconosce invece alla donna che lavora gli stessi diritti e la stessa retribuzione che spettano all'uomo, naturalmente a parit� di lavoro. La seconda parte della norma, espressione di una cultura patriarcale, che a oggi si rivela quanto mai superata, prevede, solo per la donna, che "Le condizioni del lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione."

La tutela del lavoro minorile

L'art. 37 continua invece tutelando i minori e affidando alla legge il compito di metter un tetto, un limite all'et� minima per lavorare. Alla Repubblica inoltre � affidato il compito di tutelare il lavoro dei minori con norme speciali, al fine di garantire loro, a parit� di lavoro con un adulto, il diritto a una giusta retribuzione. Una norma che ha avuto il pregio di superare la condizione di sfruttamento del lavoro minori, ancora assai diffusa all'inizio del secondo scorso e che in alcuni paesi del mondo � ancora presente.

Il diritto all'assistenza e alla previdenza

[Torna su]

L'art. 38 della Costituzione realizza invece pienamente il principio di solidariet�, attribuendo allo Stato il compito di tutelare e assistere coloro che non riescono da soli a procurarsi i mezzi necessari per vivere. La norma si riferisce agli inabili al lavoro, ai quali deve essere garantita l'assistenza sociale, il mantenimento, l'avviamento e l'educazione professionale, ma anche a coloro che non riescono da soli a provvedere alle loro necessit� perch� vittime d'infortunio, malattia, invalidit�, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

Competenti a erogare le misure di assistenza gli Istituti che fanno parte del nostro sistema di previdenza sociale, gestito dall'Inps e dall'Inail.

La libert� sindacale

[Torna su]

La Costituzione all'art. 39 afferma la libert� dell'organizzazione sindacale, ossia il diritto di ogni lavoratore di far parte della organizzazione sindacale da cui si sente maggiormente rappresentato, cos� come di non aderire ad alcun sindacato.

Il diritto di sciopero

[Torna su]

La Costituzione afferma infine il diritto di sciopero, a condizione che lo steso venga esercitato nel perimetro delle leggi che lo disciplinano. Ricordiamo al riguardo e in particolare che i dipendenti dei settori pubblici essenziali come trasporti, scuola, ospedali ecc. sono sottoposti a dei limiti per quanto riguarda l'esercizio concreto di questo diritto per la necessit� di bilanciarlo con diritti altrettanto fondamentali che, l'arresto delle attivit� provocato dallo sciopero, potrebbe seriamente pregiudicare.


Tutte le notizie