Data: 02/05/2021 21:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Reverse charge, in assenza di frode si applica la sanzione fissa

[Torna su]

Con la risposta a interpello n. 301 del 28 aprile 2021 (in allegato) l'Agenzia delle Entrate ha fornito utili precisazioni riguardanti il ravvedimento operoso in caso di errata applicazione del meccanismo del reverse charge. Per l'errata applicazione del reverse charge: in assenza di frode si applica la sanzione fissa senza necessit� di stornare la fattura.

Reverse charge e Iva

[Torna su]

con riferimento al caso concreto l'Agenzia � chiamata ad esprimersi da una societ� lussemburghese, identificata in Italia, sull'assolvimento dell'Iva in inversione contabile, regime adottato erroneamente rispetto a quello ordinario di rivalsa e detrazione. La societ� aveva fatturato in modo giusto senza l'addebito dell'Iva, in regime di inversione contabile ex art. 17, comma 2 Decreto IVA, le cessioni di beni imponibili in Italia a clienti soggetti passivi con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. I clienti assolvevano l'imposta in reverse charge, contabilizzando Iva a debito e a credito; e gli stessi, che facevano gli acquisti avevano semplicemente un'identificazione diretta e non una stabile organizzazione in Italia, dunque avrebbero dovuto addebitare il tributo in rivalsa. Appena compreso lo sbaglio la societ� domanda all'Agenzia come regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia ai fini Iva relativa agli anni 2016/2020, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La stessa societ� nella convinzione di non aver cagionato danno all'erario, pensava di poter sanare l'errata fatturazione ricorrendo al ravvedimento operoso e versando la sanzione in misura fissa, compresa tra 250 e 10mila euro.

Reverse charge, errore formale sanato con sanzione fissa

[Torna su]

in primis, l'Agenzia si rif� al quadro normativo relativo alle cessioni domestiche di beni destinati a soggetti non stabiliti in Italia, che devono essere fatturate utilizzando la partita Iva italiana. In relazione alle violazioni consistenti nell'erroneo assolvimento dell'Imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e, dunque, al possibile ricorso al ravvedimento operoso, chiarisce che, come specificato gi� nella circolare 16/2017, "il cessionario o committente ha il diritto alla detrazione dell'imposta assolta irregolarmente con l'inversione contabile, mentre il cedente o prestatore � che se debitore dell'imposta - non � obbligato all'assolvimento della stessa, ma � punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 euro a un massimo di 10.000 euro".

In relazione al caso concreto dunque, salvo l'ipotesi di frode non verificabile in sede d'interpello, se la societ� � caduta in errore a causa di imprecise informazioni fornite dai propri clienti non residenti e l'Imposta sia stata effettivamente assolta mediante applicazione del reverse charge, l'errore pu� essere sanato con il ravvedimento operoso, che si perfeziona con il solo pagamento della sanzione di 250 euro ridotta.

Vai alla guida Reverse charge


Tutte le notizie