Data: 11/05/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Presenza del difensore in udienza camerale

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L'avvocato che non può prendere parte all'udienza camerale non può essere sostituito da un difensore d'ufficio solo perché ha problemi di collegamento e non può prendere parte alla sessione telematica. La sua presenza è "indispensabile" a garantire il diritti di difesa. Queste le precisazioni della Cassazione n. 16120/2021 (sotto allegata) nel concludere la vicenda che segue.

Il Tribunale rigetta l'istanza di concessione di detenzione domiciliare, ma il richiedente ricorre nei confronti di questa decisione, chiedendone l'annullamento per violazione degli articoli 178 lett. c) e 179 del codice di procedura penale.

Per il ricorrente il Tribunale ha errato nel provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio durante l'udienza di trattazione, perché in realtà aveva un difensore di fiducia, il quale non ha potuto prendere parte alla stessa solo per problemi di collegamento telematico. Errata quindi la scelta di non considerare "indispensabile" la sua presenza, solo per la natura camerale del procedimento.

L'assenza del difensore causa la nullità del provvedimento

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Ma cosa dicono le norme che il ricorrente ritiene violate?

In base all'art. 178 c.p.p lett. c) "È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni che riguardano "l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante."

L'art. 179 c.p.p. invece dispone che: "1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado
del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa
del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione
dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità
definite assolute da specifiche disposizioni di legge."

Non si può sostituire il difensore di fiducia per problemi di collegamento

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La Corte di Cassazione, condividendo pienamente la tesi del ricorrente accoglie il ricorso.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti già avuto modo di chiarire che nel procedimento di esecuzione
e in quello di sorveglianza "regolati dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., la partecipazione del difensore di fiducia già nominato è necessaria ed obbligatoria con la conseguenza che l'eventuale udienza tenuta in presenza del difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, determina la nullità della predetta udienza nonché degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen."

"Per la stessa ragione nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza camerale,
non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso
di fissazione di quest'ultima non solo all'interessato ma anche al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, e ciò sia quando il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato sia quando sia stato ordinato per qualunque altra causa."

Per orientamento ormai consolidato, in udienza camerale la figura del pubblico ministero così come quella del difensore sono considerate indispensabili al fine di garantire nella sua pienezza il rispetto del diritto di difesa, anche se manca una disciplina specifica al riguardo. Lo conferma il fatto che il legittimo impedimento del difensore, per un impegno professionale concomitante, se comunicato tempestivamente all'autorità e documentato è causa di rinvio dell'udienza.

Nel caso di specie il Tribunale ha errato quindi nel nominare un difensore d'ufficio in sostituzione
di quello di fiducia per rimediare all'impossibilità della sua partecipazione causata dal cattivo funzionamento del collegamento telematico, dopo che comunque l'avvocato di fiducia si era attivato fornendo i suoi contatti. La sua sostituzione infatti è avvenuta contravvenendo alle ipotesi tassative in cui questa decisione può essere presa. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per un nuovo giudizio.

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