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Data: 12/05/2021 11:00:00 - Autore: Giovanni Moscagiuro
Cos'è il depistaggio[Torna su] Il depistaggio è il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che pongono in essere delle condotte specifiche al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale.
La norma di riferimento è quella di cui all'art. 375 del codice penale. Da tre a otto anni di carcere per il pubblico ufficiale che depista[Torna su]
In base alla nuova formulazione della norma entrata in vigore il 2 agosto 2016, è prevista la pena della reclusione da 3 a 8 anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzate a impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
Depistaggio aggravato[Torna su]
Il nuovo reato di depistaggio è aggravato quando il fatto:
Pena diminuita se i luoghi sono ripristinati[Torna su] La pena è invece diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per:
Interdizione dai pubblici uffici e prescrizione[Torna su] Alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegue, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. I termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato sono raddoppiati.
Non punibile chi si pente[Torna su]
L'art. 376 c.p., infine, afferma che, anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, non è punibile il colpevole che, entro la chiusura del dibattimento, ritratti il falso e manifesti il vero. Vedi anche Il reato di depistaggio Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro Esperto in Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Social Security, Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , donne, minori, disabili, anziani vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto e Scienze Forensi |
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