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Data: 03/04/2007 - Autore: www.laprevidenza.it Il Comune non è competente a determinare i compensi spettanti ai messi comunali per le notifiche, in quanto tale materia è riservata al legislatore statale e, comunque, la potestà di autoregolamentazione dell'attività di messo notificatore non può estendersi fino a condizionare la stessa possibilità di utilizzo del servizio in questione da parte delle amministrazioni statali. Questi sono i termini in cui si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19 febbraio 2007 n. 850. I giudici di palazzo Spada, nell'esame della fattispecie alla propria attenzione, confermando un recente loro indirizzo (Cons. St., sez.IV, 14 febbraio 2006, n.604) hanno ritenuto che “ il convincimento della spettanza al Comune della competenza a determinare i compensi dei messi comunali non può fondarsi sul rilievo dell'avvenuta delegificazione della materia, ad opera dell'art.4 della legge 12 luglio 1991, n.151 che, avendo abrogato il precedente regime delle tariffe del predetto servizio, aveva automaticamente riservato ai Comuni, secondo la ricostruzione della fattispecie operata in prima istanza, la potestà di disciplinare, in via regolamentare, tale aspetto dell'attività di notificazione”. Per il Collegio, “l'avvenuta abrogazione dell'art.4 della legge 10 maggio 1976, n.249 (per effetto dell'art.4, comma 2, l. n.151/91) non implica l'immediata e conseguente devoluzione ai Comuni della competenza alla determinazione dei compensi dovuti ai messi comunali” Le motivazioni della predetta conclusione sono da trarre, per il Consiglio di Stato, dal fatto che “l'abrogazione di una norma di rango primario, ancorché produttiva di una lacuna nell'ordinamento (da colmarsi con gli ordinari strumenti ermeneutici), non comporta l'automatico effetto dell'assegnazione della competenza alla regolamentazione della fattispecie originariamente disciplinata dalla disposizione abrogata, ad una fonte normativa secondaria o, addirittura, amministrativa se non in presenza di una esplicita clausola di delegificazione. Inoltre, “la legge 24 febbraio 1971, n.114 (che contiene la determinazione originaria delle tariffe) qualifica espressamente i compensi contestualmente stabiliti come spettanti ai messi comunali, e non ai Comuni, con la conseguenza che la fonte del potere in questione non può essere in alcun modo rinvenuta nella titolarità, da parte dell'ente locale, del servizio in questione e, dunque, del diritto alla sua remunerazione, viceversa intestato direttamente e personalmente ai messi comunali" (Cons. St., sez.IV, n.604/06 cit.)”. Gesuele Bellini Consiglio di stato, sez. IV, sentenza 19 febbraio 2007, n. 850 - Gesuele Bellini |
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