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Data: 08/05/2021 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Padre condannato ex art. 96 c.p.c.[Torna su] Chi dissimula le sue reali capacità economiche per ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento (nel caso di specie riconosciuto in favore del figlio), rischia una condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 11475/2021 (qui sotto allegata) confermando la decisione della Corte d'Appello e rigettando il ricorso di un uomo che aveva agito in giudizio, inizialmente, per chiedere che il contributo al mantenimento del figlio fosse ridotto e devoluto direttamente al ragazzo. Domanda che era stata respinta, con condanna del genitore al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore della madre del ragazzo. Una condanna scattata in considerazione del comportamento processuale dell'uomo, accusato di avere dissimulato le sue reali capacita economiche, e poi confermata anche dalla Corte d'Appello dopo aver respinto il reclamo interposto dallo stesso. Ai sensi della norma in oggetto, "se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza". Atteggiamenti dissimulatori[Torna su] La vicenda giunge poi in Cassazione dove, tra le doglianze del ricorrente, una è volta proprio a contestare, e a chiedere la revoca, della condanna subita ex art. 96 c.p.c.: in particolare, egli ritiene che la Corte distrettuale non abbia precisato quali atteggiamenti dissimulatori egli avrebbe posto in essere, appiattendosi sulla statuizione di primo grado. Motivo che gli Ermellini giudicano infondato in quanto, pur essendo sinteticamente motivata, la decisione va letta integrata con quanto accertato in merito alle condizioni economiche dell'uomo e alla valutazione della sua condotta ostativa a un accertamento reddituale e patrimoniale completo. In particolare, si legge nel provvedimento, la Corte capitolina non ha ignorato le vicende riguardanti l'attività agricola dell'uomo, non andata a buon fine perché fallita, delle quali fa espressa menzione contrariamente a quanto assume il ricorrente, così come ha valutato i pignoramenti che ne hanno aggredito il patrimonio immobiliare, privandolo dell'eredità immobiliare familiare. Ciononostante, il giudice a quo ha ritenuto di confermare la mancata dimostrazione del peggioramento delle condizioni economiche dell'uomo, procedendo a una valutazione complessiva degli esiti dell'attività istruttoria e valorizzando una serie di elementi puntuali. Tra questi l'omessa documentazione richiesta in merito ad altre due società di cui l'obbligato possedeva delle quote, nonché l'assenza di chiarezza e spiegazioni in merito a cospicui introiti confluiti in un determinato periodo sul suo conto, per sparire improvvisamente. Tra l'altro, la chiusura di alcuni suoi conti non era apparsa agli occhi dei giudici riconducibili a motivazioni trasparenti, senza contare che l'uomo aveva dichiarato redditi eseguiti anche quando movimentava somme liquide di importo elevato sui suoi conti bancari. Condotte sintomatiche di mala fede o colpa grave[Torna su] Pertanto, la decisione della Corte distrettuale, secondo i giudici del Palazzaccio, appare conforme, al principio secondo cui "in materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa" (cfr. Cas. n. 4136/2018) Tra l'altro, soggiunge la Corte, in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 19298/2016).
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