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Data: 09/05/2021 13:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Revoca del porto d'armi[Torna su]
Per procedere alla revoca del porto d'armi è sufficiente la comunicazione della notizia di reato per percosse e lesioni conseguenti a una lite condominiale. Non è necessario che venga accertato un precedente abuso nell'uso delle armi, basta una lite violenta tra vicini a far si che il Questore metta in dubbio l'affidabilità del detentore dell'arma. Del resto il porto d'ami viene rilasciato solo a persone in possesso di una condotta irreprensibile, dotate di un buon un equilibrio psico fisico e parte di un ambenti sociali e familiari tranquilli. Queste le conclusioni del TAR Lombardia nella sentenza n. 964/2021 (sotto allegata) al termine della seguente vicenda. Un cittadino ricorre contro il Ministero dell'Interno per chiedere l'annullamento del provvedimento con cui il Questore gli ha revocato il porto d'armi per la detenzione di un fucile da caccia e del relativo libretto personale dopo che i Carabinieri hanno acquisito la comunicazione della notizia criminis posta a suo carico. Il ricorrente infatti è stato accusato di percosse e lesioni personali commessi ai danni di un vicino di casa durante una lite e oggetto di querele reciproche. Accertamento di profili di pericolosità[Torna su]
Nel ricorso al TAR il cittadino lamenta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del porto d'armi, con conseguente impossibilità di contestare la versione dei fatti dei Carabinieri e di dimostrare la denuncia di calunnia sporta nei confronti dei vicini querelanti. Il ricorrente evidenzia inoltre l'inadeguata giustificazione con cui il Questore è giunto a un giudizio d'inaffidabilità nei suoi confronti e il mancato accertamento della strumentalità della querela del vicino, visto che alla stessa non è seguita un'azione penale. Lamenta poi il mancato accertamento nei suoi confronti di profili di pericolosità tali da far sospettare un abuso nel ricorso alle armi, censurando il giudizio d'inaffidabilità, tanto più che lo stesso si riferisce a un episodio isolato. Revoca porto d'armi e affidabilità del titolare[Torna su]
Il TAR Lombardia però respinge il ricorso, evidenziando che l'art. 43 comma 2, del regio decreto n. 773/1931 attribuisce al Questore il potere discrezionale di ricusare il porto d'armi a quei soggetti "che non diano affidamento di non abusarne" in base all'accertamento di circostanze atipiche, diverse dalla responsabilità penale. Quando il Questore decide di revocare il porto quindi è sufficiente che costui ritenga che in base al principio del "più probabile che non" il soggetto detentore della licenza non sia affidabile. Non è necessario che lo stesso indichi dettagliatamente nel provvedimento di revoca le regioni per le quali dispone in tal senso. E' sufficiente che lo stesso indichi i presupposti di fatto idonei a farlo dubitare del soggetto e del modo in cui costui utilizza le armi. Nel caso di specie il Questore ha motivato adeguatamente la sua decisione, fondata su una lite tra vicini, conclusa con lesioni personali di entrambi i litiganti, accertate da referto del Pronto Soccorso. Da questi fatti il Questore ha dedotto che la situazione di elevata conflittualità esistente potesse anche sfociare in episodi caratterizzati da maggiore violenza. Non rileva pertanto neppure che alla querela sporta dal vicino nei suoi confronti non sia seguita l'azione penale. I fatti che la Questura ha posto a base della revoca "rilevano nella loro oggettiva materialità, quali indicatori della assoluta mancanza di affidabilità del soggetto". Stante l'infondatezza di dette censure, anche il primo motivo, con cui il ricorrente contesta l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, risulta infondato. Leggi anche Il porto d'armi è un diritto? |
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