Data: 10/05/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Sospensione condizionale della pena

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Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato all'adempimento degli obblighi contenuti nel verbale che omologa gli accordi di separazione. L'elenco degli obblighi che, se adempiuti, fanno si l'imputato eviti il carcere, sono tassativi. Queste le delucidazioni fornite dagli Ermellini nella sentenza n. 16788/2021 (sotto allegata), nella complessa vicenda che vede protagonista un padre, responsabile di non aver provveduto regolarmente al mantenimento dei figli.

Il Giudice d'appello, dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche, ridetermina la pena in sei mesi di reclusione e conferma le statuizioni civili nei confronti dell'imputato per aver violato gli obblighi di natura economica posti a suo carico in sede di separazione dei coniugi, omettendo di riconoscere ai figli quanto dovuto a partire dal 2015. La Corte conferma la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza di separazione.

Sospensione della pena subordinata all'adempimento?

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Contro detta sentenza l'imputato decide di ricorrere in Cassazione sollevando i seguenti motivi di doglianza.

  1. Con il primo evidenza la sua impossibilità ad adempiere a causa del mancato trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale che, in accordo con la moglie, era stata disposta per tacitare le pretese di mantenimento dei figli.
  2. Con il secondo contesta l'assenza di motivazione in merito alla reviviscenza dell'obbligo al mantenimento dei figli a causa della mancata esecuzione degli obblighi di separazione.
  3. Con il terzo evidenza la mancata motivazione in merito al trattamento sanzionatorio.
  4. Con il quarto si duole della violazione di legge per quanto riguarda l'art. 165 c.p, che non consente di subordinare la concessione della sospensione della pena all'adempimento di obbligazioni diverse da quelle contemplate dalla norma.

Sospensione condizionale e rispetto degli obblighi ex art. 165 c.p.

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La Cassazione, dopo un attento vaglio dei motivi sollevati dal ricorrente, ritiene fondato solo il quarto motivo di ricorso, mentre respinge gli altri per le ragioni che si vanno a esporre.

Per la Corte i primi due motivi sono infondati e vengono trattati congiuntamente perché si riferiscono all'elemento oggettivo necessario a integrare il reato ora previsto dall'art. 570 bis c.p.

La Corte al riguardo precisa infatti che "la stipula di un accordo patrimoniale tra i coniugi con il quale si prevedano delle differenti modalità di partecipazione agli obblighi di contribuire alle spese di mantenimento, rispetto alle disposizioni stabilite dal giudice civile in sede di separazione, ove tale accordo risulti di fatto inattuato, non esonera il coniuge dall'obbligo di versare gli assegni mensili stabiliti dal giudice per il mantenimento dei figli minori."

Infondato anche il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio. La Cassazione ricorda infatti che la determinazione della pena spetta al giudice di merito e se ben motivata, come nel caso di specie, (visto che il giudice ha riconosciute le attenuanti generiche per l'incensuratezza e il parziale adempimento del mantenimento) è sottratta al sindacato di legittimità.

Fondato invece per la Corte il quarto motivo, con cui il ricorrente contesta la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento integrale delle obbligazioni nascenti dal verbale di omologa dell'accordo di separazione.

In effetti, come rilevato dal ricorrente, la sospensione della pena è subordinata solo dall'adempimento specifico degli obblighi indicati nell'art. 165 c.p. ossia:

  • adempimento dell'obbligo delle restituzioni;
  • pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso;
  • pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno;
  • e "salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna."

Per altre categorie di reati sono stati introdotti obblighi ulteriori e specifici, ma anch'essi sono previsti in modo tassativo. Quanto descritto dall'art 165 c.p è quindi un sistema chiuso, per cui la "subordinazione all'osservanza degli obblighi nascenti dall'accordo di separazione non rientra in alcune delle previsioni di legge che disciplinano la concessione del beneficio in esame."

La sentenza quindi deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con il compito del giudice di merito di specificare gli obblighi a cui subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel rispetto di quanto sancito dall'art 165 c.p e "del principio di diritto del carattere tassativo delle previsioni di legge e della necessaria determinatezza del contenuto degli obblighi imposti al condannato."

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