Data: 08/05/2021 13:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Richiesta apertura matricola per emersione e decorrenza

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Entro il prossimo 17 luglio i datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione del lavoro in nero devono versare i contributi per i lavoratori regolarizzati, dall'instaurazione del rapporto emerso fino al corrente mese di maggio. Entro il 31 luglio (che slitta al 2 agosto) vanno presentate le relative denunce contributive. Lo stabilisce l'Inps nella circolare n. 73/2021 (in allegato). Nello specifico, si ricorda che i datori di lavoro, gi� in possesso di una posizione contributiva presso l'Istituto , dovranno rivolgersi alla Struttura INPS territorialmente competente per richiedere � tramite la funzione "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale", utilizzando come oggetto "Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020" - l'apertura di un'apposita matricola aziendale. Si precisa che per tali matricole non � possibile utilizzare la procedura automatizzata di inquadramento, disponibile sul sito internet dell'Istituto. Per i datori di lavoro che non siano gi� in possesso di una matricola aziendale, la richiesta dovr� essere inviata all'indirizzo PEC della Struttura INPS territorialmente competente, indicando nell'oggetto "Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020". La matricola aziendale, aperta con le suddette modalit�, dovr� essere utilizzata esclusivamente per inserire in denuncia i dipendenti oggetto di istanza di emersione e dovr� essere contraddistinta dal codice di autorizzazione "5W", avente il significato di "Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'apertura della matricola caratterizzata dal codice di autorizzazione "5W", si evidenzia che i datori di lavoro dovranno effettuare la richiesta in argomento indicando espressamente una delle seguenti date: il 19 maggio 2020, per le istanze volte all'emersione di un rapporto di lavoro gi� in essere con cittadini italiani o comunitari; il giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di emersione, per le istanze volte all'emersione di un rapporto di lavoro gi� in essere con cittadini extracomunitari; la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze volte all'instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari

Le matricole aperte per emersione, caratteristiche

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"Se il datore di lavoro risulta gi� titolare di altra posizione contributiva attiva, le Strutture territoriali provvederanno a riportare sulla matricola in argomento le medesime caratteristiche contributive di quella gi� in uso". In questo frangente se la richiesta di apertura di una matricola per emersione � presentata da un datore di lavoro gi� in possesso di una matricola aperta per un'attivit� coincidente con quella oggetto di emersione, la nuova matricola - caratterizzata dal codice di autorizzazione "5W" - dovr� avere le medesime caratteristiche contributive della matricola esistente; se la richiesta di apertura di una matricola per emersione � presentata da un datore di lavoro gi� in possesso di una matricola aperta per un'attivit� diversa da quella oggetto di emersione, la nuova matricola - caratterizzata dal codice di autorizzazione "5W": dovr� avere lo stesso c.s.c. e le stesse caratteristiche contributive della matricola gi� esistente, se l'attivit� oggetto di emersione non � autonoma rispetto a quella principale, in ossequio al principio della prevalenza dell'attivit� adottato dall'Istituto in materia di classificazione dei datori di lavoro; dovr� essere aperta in relazione all'attivit� di cui al codice Ateco dichiarato in fase di richiesta e a essa dovr� essere attribuito il relativo c.s.c., se l'attivit� oggetto di emersione � autonoma rispetto a quella per la quale � gi� presente una matricola; se la richiesta di apertura di una matricola per emersione � presentata da parte di un datore di lavoro che non � gi� in possesso di una matricola DM, la nuova matricola - caratterizzata dal codice di autorizzazione "5W" - dovr� essere contraddistinta dal codice Ateco dichiarato in fase di richiesta e a essa dovr� essere attribuito il relativo c.s.c.

Apertura della posizione contributiva

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La circolare evidenzia che l'apertura della posizione contributiva per l'emersione potr� avvenire esclusivamente da parte dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di emersione di cui al predetto articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020 e che presentano in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura uno dei codici Ateco della stessa circolare. Circa la decorrenza della posizione contributiva per emersione, di seguito CIDA per emersione, caratterizzata dal codice autorizzazione "5W", avente il significato di "Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell'articolo 103 del D.L. n. 34/2020", si evidenzia che la stessa deve essere individuata nella data pi� remota tra le seguenti: il 19 maggio 2020, se � stata presentata almeno un'istanza volta all'emersione di un rapporto di lavoro gi� in essere con cittadini italiani o comunitari; il giorno successivo alla data di presentazione pi� remota tra le istanze volte all'emersione di un rapporto di lavoro gi� in essere con cittadini extracomunitari; la data di inizio del rapporto di lavoro pi� remota tra le istanze volte all'instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari. La trasmissione della Denuncia Aziendale, di seguito D.A. per emersione, per il rilascio del CIDA per emersione, se non ancora effettuata, dovr� avvenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare. Per le D.A. per emersione con data decorrenza attivit� individuata in modo difforme dai criteri indicati in precedenza, i datori di lavoro dovranno richiedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare, alle Strutture territoriali di riferimento, la variazione della data indicata nella D.A. inviando la richiesta a mezzo posta elettronica certificata con oggetto: "D.A. per emersione art. 103 D.L n. 34/2020". Si specifica che i rapporti di lavoro instaurati dopo la definizione della procedura per emersione non devono essere dichiarati con il CIDA per emersione.


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