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Data: 09/05/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Divieto di avvicinamento e specifica indicazione dei luoghi[Torna su] L'art. 282-ter del codice di procedura penale disciplina il provvedimento del giudice recante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura cautelare personale, coercitiva e obbligatoria. La disposizione, introdotta dal medesimo intervento legislativo che ha configurato il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) di cui all'art. 612-bis c.p., si presta a un'applicazione più generale. Il primo comma della norma, sostanzialmente replicato nella sua struttura dal comma 2 riferito ai prossimi congiunti della persona offesa o dalle persone con questa conviventi o comunque ad essa legate da relazione affettiva, stabilisce che con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis. In relazione a tale misura sussiste da tempo un perdurante contrasto giurisprudenziale, in particolare relativo alla necessità o meno per il giudice di indicare specificamente i luoghi rispetto ai quali vige il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Con la recente ordinanza n. 8077 del primo marzo 2021 la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto di rimettere direttamente alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: "se nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p., il giudice deve necessariamente determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto". Il contrasto giurisprudenziale[Torna su] Nel dettaglio, parte della giurisprudenza, in particolare formatasi sul reato di atti persecutori (stalking) ex art. 612 c.p., ritiene legittimo il provvedimento reso ai sensi dell'art. 282 ter c.p.p., che obblighi il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, allorquando la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima (cfr. ex multis, Cass. n. 18139/2018). Le pronunce di legittimità che hanno aderito a questa conclusione sottolineano, inoltre, come la specificazione dei luoghi troverebbe giustificazione solo quando le modalità della condotta non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della vita (cfr. Cass. 30926/2016). Tale impostazione risente delle influenze dovute all'introduzione della figura di reato di atti persecutori, 3 della conseguente necessità di adeguare la misura del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282 ter c.p.p.: il contenuto delle prescrizioni accessorie al divieto di avvicinamento viene qui modulato sulla persona fisica della vittima del reato (e non sui luoghi dalla stessa frequentati), atteso che nelle relative fattispecie la condotta oggetto della temuta reiterazione assume spesso i connotati della persistente e invasiva ricerca di contatto con la vittima in quanto tale. Si ritiene che imporre la predeterminazione dei luoghi possa comportare una inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale ella persona da proteggere, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma. Altre decisioni della Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass, n. 27798/2013 e n. 28225/2015), di cui alcune centrate in prevalenza sulla diversa figura di reato di maltrattamenti (cfr. Cass. n. 8333/2015) ritengono invece necessario che il giudice della cautela indichi i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa soggetti a inibitoria. La specificazione dei luoghi, secondo tale orientamento ermeneutico, s'imporrebbe al fine di consentire al provvedimento di assumere una conformazione completa, favorendone l'esecuzione e agevolando il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si intende assicurare. Completezza e specificità del provvedimento costituirebbero, inoltre, garanzia del giusto contemperamento tra esigenze di sicurezza, imperniate sulla tutela della vittima e minor sacrificio della persona sottoposta ad indagini. La decisione delle Sezioni Unite[Torna su] Nell'informazione provvisoria n. 6 del 2021, le Sezioni unite hanno già anticipato il contenuto della sentenza che risolverà il contrasto giurisprudenziale, in cui mostrano di aver privilegiato una lettura flessibile della misura cautelare, da parametrare in relazione alla necessità di protezione effettiva della persona offesa. Per il Supremo Consesso nomofilattico, "il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, c.p.p.) può limitarsi a indicare tale distanza". Invece, "nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente". Non resta dunque che attendere le motivazioni della sentenza. |
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