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Data: 10/05/2021 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Innanzi alla Consulta il blocco prolungato degli sfratti[Torna su] Sarà la Consulta a pronunciarsi sul blocco prolungato degli sfratti, a seguito dell'ordinanza del 24 aprile 2021 (qui sotto allegata) con cui il Tribunale di Trieste (Giudice dell'Esecuzione dott. David Di Paoli Paulovich) ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine alle norme che hanno previsto e prorogato la misura. A introdurre per la prima volta la "sospensione" dell'esecuzione dei "provvedimento di rilascio degli immobili" è stato il Decreto Legge "Cura Italia" (D.L. 18/2020), sospensione ulteriormente protratta dai provvedimenti successivi e, di recente, dal D.L. 183/2020 (c.d. Milleproroghe). Il blocco degli sfratti non ha mancato, sin dalla sua introduzione, di scatenare polemiche e alimentare un fervente dibattito in materia di "diritto alla casa" e le proroghe hanno contribuito a infiammare la discussione: da un lato si schierano i sindacati degli inquilini, che sottolineano la necessità di tutelare quelle famiglie che rischiano di ritrovarsi in mezzo a una strada in questo periodo di crisi provocato dalla pandemia; dall'altro i Comuni italiani e associazioni come Anci, secondo cui lo Stato non dovrebbe far pagare la crisi ai proprietari degli immobili affittati che da oltre un anno si trovano nella situazione di non ricevere canoni di locazione, dovendo comunque pagare tasse e oneri condominiali. Blocco degli sfratti: l'emendamento al Decreto Sostegni[Torna su] In questo quadro si aggiunge il recente emendamento approvato in sede di conversione in legge del Decreto sostegni, intervenuto ulteriormente sul blocco degli sfratti per morosità al momento previsto fino al prossimo 30 giugno, e che ha stabilito una nuova proroga alla sospensione dell'esecuzione articolata su due livelli: al 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; al 31 dicembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dall'1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021. Il 30 giugno 2021, di conseguenza, terminerebbe il blocco per i casi rimanenti. Una decisione a cui ha fatto seguito una nota in cui il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha dichiarato: "La nostra posizione è chiara: il blocco degli sfratti è, in sé, un abuso, perché priva i proprietari di un diritto sancito da un giudice, quello di tornare in possesso del proprio immobile, spesso dopo anni di mancate entrate, di spese e di tasse. A nostro avviso, quindi, al 30 giugno 2021 – dopo ben 16 mesi di sospensione del diritto – il blocco deve cessare per sempre e per tutti". In effetti, tali disposizioni di legge hanno l'effetto di sospendere l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio "per mancato pagamento del canone alle scadenze" indipendentemente da quando si è verificato il mancato pagamento, dunque potenzialmente anche in relazione a fatti antecedenti all'emergenza sanitaria pandemica e ad essa completamente estranei. L'effetto è stato quello di far rilevare morosità che non hanno nulla a che vedere con la pandemia, pregiudicando gli interessi di quei proprietari, spesso piccoli risparmiatori, che traggono dai loro beni redditi necessari anche per la sopravvivenza (ad esempio per pagare un mutuo). Su questi assunto, tra l'altro, trova giustificazione la rimessione alla Corte costituzionale operata dal Tribunale di Trieste. La questione di legittimità costituzionale[Torna su] La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 42, 47, 77 e 117, comma 1 della Costituzione e sotto la lente del giudicante sono finiti, in particolare: - l'art. 103, comma sesto del D.L. 18/2020 (conv. con L. n. 27/2020) e l'art. 17-bis del D.L. 34/2020 (conv. con legge n. 77/2020), con cui fu disposta la "sospensione" dell'esecuzione dei "provvedimenti di rilascio degli immobili"; - l'art. 13, comma tredicesimo, del D.L. 183/2020 (conv. con L. 21/2021) sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all'emergenza sanitaria quali le situazioni di morosità relative al "mancato pagamento del canone alle scadenze" e che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al Giudice dell'Esecuzione di delibare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell'occupante ai fini del decidere se disporre la sospensione. Morosità anteriori dalla pandemia da CoronavirusOltre a soffermarsi sulla carenza di presupposti di necessità ed urgenza circa la sospensione dei provvedimenti di rilascio per situazioni di morosità verificatesi (come nel caso sottoposto alla sua attenzione) anteriormente al manifestarsi della emergenza sanitaria per la pandemia, il magistrato ritiene che una tale disciplina non possa giustificarsi e sia "palesemente irragionevole" ai sensi dell'art. 3 Cost. oltre che contradditoria. Come si legge nel provvedimento, delle due l'una: "o il mancato pagamento alla base del provvedimento di rilascio è una scelta dell'occupante abusivo dell'immobile, e allora non si comprende il motivo per cui non debba prevalere il ripristino della legalità violata, oppure davvero l'occupante l'immobile è impossibilitato obiettivamente a sostenere i pagamenti, e allora andrebbe comunque presa in considerazione e delibata anche la situazione socio-economica del proprietario cui si impone il sacrificio della mancata disponibilità dell'immobile stesso, senza che sia verosimile un qualche recupero della corrispondente perdita economica al termine dell'emergenza pandemica" In particolare, la mancata considerazione delle rispettive e concrete situazioni del proprietario e dell'occupante abusivo è ritenuta tanto più grave allorquando si tratti di sospendere l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili, proprio in quanto gli effetti socio-economici dell'emergenza possono avere maggiore o minore incidenza ed intensità. Aggravata la posizione del proprietarioNeppure le disposizioni di legge impugnate distinguerebbero fra situazioni obiettive e impreviste, tali da rendere obiettivamente insostenibile il pagamento dei canoni, e situazioni derivanti dalla scelta libera, ancorché illecita, dell'occupante dell'immobile che non corrisponde il canone. In tal modo, "oltre che ad assegnare irragionevolmente e indebitamente lo stesso trattamento a occupanti (e, simmetricamente, a proprietari) posti in situazione diversa, è aggravata la posizione del proprietario, quasi che egli non dovesse subire i contraccolpi della pandemia allo stesso modo, o anche maggiormente, in confronto all'occupante". La normativa apparirebbe, a detta del giudice rimettente, altresì illegittima nella parte in cui rende doverosa in automatico la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedendo così al Giudice dell'esecuzione di valutare, mettendole a raffronto e comparandole tra loro, le distinte e differenti esigenze del proprietario rispetto a quelle dell'occupante dell'immobile ai fini del decidere se sospendere o meno. Per il Tribunale non possono essere pretermesse le esigenze del proprietario di veder eseguito il rilascio degli immobili, facendo valere la maggior consistenza e intensità del danno ricevuto dall'emergenza sanitaria al cospetto di quello toccato all'occupante abusivo: ciò, oltre che postulato dal principio di ragionevolezza, pare altresì corollario dell'art. 42 Cost., in relazione all'art. 3 Cost., affinché la misura disposta dalle disposizioni di legge impugnate "non si tramuti in una fattispecie illegittima di esproprio in senso sostanziale senza indennizzo". Le critiche della CEDUIn particolare, soprattutto dopo aver circoscritto l'applicazione della sospensione alla morosità per mancato pagamento dei canoni, "risulta difficile capire il perché la sola e peraltro vasta e variegata categoria dei proprietari di immobili debba vedere penalizzato un proprio legittimo investimento - che tra l'altro sul piano costituzionale è considerato non solo legittimo ma addirittura da incentivare allorché si tratti di impiego del risparmio nel settore immobiliare (art. 47, secondo comma Cost.) - in ossequio ad esigenze solo presunte, e non effettivamente verificate, di un occupante abusivo il quale abbia subito dall'emergenza sanitaria un danno trascurabile e comunque minore". Il Tribunale di Trieste non manca, infine, di rammentare come la Corte europea dei diritti dell'uomo, in passato, abbia censurato l'Italia proprio in relazione alla tutela della proprietà e della ragionevole tempistica per la realizzazione della tutela giurisdizionale, contestando i ritardi e la dilazione dell'esecuzione del rilascio degli immobili (cfr., tra le altre, le sentt. Ghidotti c. Italia, 21 febbraio 2002). Sarà ora la Consulta a dover fornire risposta ai diversi profili di criticità evidenziati dal magistrato triestino; ciononostante, si evidenzia come anche il Parlamento avrebbe ampio margine per intervenire a correzione di eventuali problematiche in argomento. |
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