Data: 13/05/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Domanda di addebito per allontanamento improvviso dalla casa coniugale

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Merita l'addebito il marito che confessa solo un sentimento per un'altra, ma poi va via di casa all'improvviso, senza prima avere depositato la domanda di separazione. In questo modo viola l'obbligo di coabitazione, che scaturisce dal matrimonio. Violazione che comporta correttamente l'addebito della separazione. Questo quanto precisato nell'ordinanza n. 11792/2021 (sotto allegata) al termine della causa di separazione che segue.

La vicenda processuale

Una donna ricorre al Tribunale per avviare un procedimento di separazione nei confronti del marito con richiesta di addebito nei confronti di quest'ultimo e assegno di mantenimento per se stessa e per i figli. Il marito però, costituitosi in giudizio, chiede che la separazione venga addebitata alla moglie. Il Tribunale respinge entrambe le domande di addebito, pronuncia la separazione, affida i figli a entrambi, con collocamento presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale e pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie 800 euro mensili e a ciascuno dei due figli 700 euro mensili. La donna però impugna la sentenza e la Corte d'Appello riduce l'importo in favore della moglie in 700 euro mensili e quello per i figli in 600 euro al mese ciascuno.

Mancato accoglimento dell'istanza di addebito della separazione

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Rimasta soccombente nei due gradi di merito la donna impugna la pronuncia del giudice d'appello contestandola per i seguenti motivi.

  1. Con il primo lamenta il mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione, visto che il marito improvvisamente e inaspettatamente le ha confessato di nutrire sentimenti per un'altra donna e dall'oggi al domani si è allontanato da casa, ostentando la nuova relazione ed escludendola dalla farmacia in cui collaborava.
  2. Con il secondo contesta che il giudice d'appello abbia posto a suo carico la prova rigorosa dell'adulterio, dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito e dell'ostentazione rigorosa della nuova relazione da parte del marito, fatti tra l'altro non contestati dal coniuge, che si è limitato a giustificarli.
  3. Con il terzo invece denuncia l'omessa considerazione da parte della Corte delle osservazioni critiche alla consulenza d'ufficio formulate in sede di appello e i rilievi del consulente allegati alla relazione peritale.

Addebito al coniuge che abbandona casa senza prima depositare domanda di separazione

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Gli Ermellini con l'ordinanza n. 11792/2021 cassano la sentenza nei limiti dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione per un nuovo esame del merito, nel rispetto dei principi esposti nella motivazione che segue.

Il primo motivo del ricorso relativo all'addebito della separazione è fondato, soprattutto perché il marito si è allontanato dalla casa coniugale improvvisamente, senza aver neppure depositato una domanda giudiziale di separazione. La Cassazione rileva al riguardo che "solo il previo deposito della domanda di separazione, di annullamento o di divorzio, costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza coniugale." Se invece il coniuge si allontana da casa senza prima aver depositato apposita domanda per porre fine al rapporto matrimoniale, viola l'obbligo di coabitazione da cui deriva, a causa della violazione di uno degli obblighi matrimoniali, l'addebito della separazione.

L'allontanamento dalla casa coniugale, può prescindere dal deposito della preventiva domanda di separazione, nullità o divorzio solo se, come chiarito in altre occasioni dalla Cassazione, l'abbandono del tetto si realizza nel momento in cui l'intollerabilità della convivenza si è verificata a causa della condotta dell'altro coniuge. Ha quindi errato la Corte nel ritenere che l'abbandono del tetto coniugale non possa da sola costituire ragione di addebito della separazione.

Assorbito dal primo il secondo motivo di ricorso, in relazione al quale la Cassazione precisa che la Corte di Appello ha fondato il proprio convincimento non su fatti, ma su una mera congettura. L'abbandono della casa coniugale infatti non è stato preceduto da una vera e propria confessione di una nuova relazione, ma solo dall'ammissione di un sentimento per un'altra persona causato dal comportamento della moglie, in presenza di una crisi coniugale, per la Corte d'appello, infondatamente già conclamata.

Il terzo motivo invece per la Corte è inammissibile perché la censura non ha evidenziato l'omesso esame di un fatto storico, invitando piuttosto al riesame delle allegazioni difensive, non consentito in sede di legittimità.

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