Data: 11/05/2021 11:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Precompilata 2021 già online

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È possibile da ieri consultare online il modello di Precompilata 2021 e verificare così i dati. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet, la dichiarazione precompilata, sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Dal 19 maggio invece sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com'è oppure apportando eventuali modifiche o integrazioni al modello precompilato proposto. A spiegare i termini e modalità applicative per l'anno 2021 il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 113064 del 7 maggio 2021 (in allegato), dopo il parere positivo espresso dal Garante della privacy. Inoltre, si ricorda che l'invio del 730 è possibile fino al 30 settembre, mentre per il Modello Redditi Persone fisiche fino al 30 novembre. Alle informazioni precompilate si sommano le spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici con relativi rimborsi e la detrazione del 20% del Bonus Vacanze utilizzato nel 2020, per l'80% già fruito come sconto sul pagamento. È possibile inoltre scaricare la guida delle Entrate sulla precompilata (in allegato).

Precompilata, modalità di accesso

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Il contribuente accede direttamente alla dichiarazione attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, grazie ad uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- credenziali dispositive Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità indicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate;

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

- Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale;

- credenziali dispositive rilasciate dall'INPS o dalla Guardia di Finanza;

- credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la delega il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l'accesso ai documenti unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale. Si applicano le disposizioni in tema di assistenza fiscale a distanza. Se il sostituto d'imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password personali per l'accesso al sistema informativo aziendale o a un'area di questo appositamente dedicata, in alternativa alle modalità possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.

Precompilata, presentazione diretta

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Il contribuente, dopo aver effettuato l'accesso può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle entrate a partire dal 19 maggio. L'Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall'Agenzia stessa, del file di presentazione contenente: la data di presentazione della dichiarazione; il riepilogo dei principali dati contabili. L'Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d'imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi. Qualora non sia possibile fornire al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell'area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail. Nel caso in cui il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non sia tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, tramite un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente. Ricordiamo infine che dal 19 maggio il contribuente può accettare o modificare o integrare e inviare telematicamente il modello. Dal 26 maggio è possibile la compilazione "assistita" del quadro E del 730/2021, per gli oneri detraibili e deducibili. In ultimo 30 settembre e del 30 novembre 2021: sono le date per trasmettere all'Agenzia delle Entrate, rispettivamente, il 730 e il modello Redditi Persone fisiche 2021.


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