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Data: 14/05/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Firmato il decreto per l'esonero contributivi di autonomi e professionisti[Torna su]
Arriva la firma del Ministro Del Lavoro Orlando al decreto (sotto allegato) che attua l'esonero parziale dal pagamento dei contributi per autonomi e professionisti. La misura, prevista dalla legge di bilancio n. 178/2020, è stata disposta grazie all'istituzione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Fondo che inizialmente poteva disporre di una dotazione di 1 milione di euro, ma che grazie al Decreto Sostegni è salito a due milioni e mezzo. Come specificato dall'art. 5 del decreto, il beneficio in esame, è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.Fatte queste necessarie premesse vediamo cosa prevede il decreto nel dettaglio. Cosa finanzia il Fondo e a chi è destinato[Torna su]
Il Fondo esonera parzialmente i contributi previdenziali dovuti per il 2021, tranne i contributi integrativi, i premi e i contributi Inail, nel limite massimo individuale di 3000 euro, su base annua. Il fondo è destinato alle seguenti categorie:
Requisiti per accedere al Fondo[Torna su]
Per poter accedere al Fondo i soggetti sopra indicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
I redditi vengono calcolati in base a criteri diversificati, specificati nell'art. 1 comma 2 del decreto. I lavoratori iscritti alle gestioni AGO, così come i medici, gli infermieri e gli altri professionisti che hanno ricevuto incarichi di lavoro autonomo a causa dell'emergenza Covid devono soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:
Questi requisiti non sono però richiesti se i lavoratori sottoposti all'obbligo d'iscrizione all'AGO hanno avviato l'attività durante il 2020. I medici e le altre categorie assimilate, collocati in acquiescenza, beneficiano dell'esonero solo in relazione al periodo in cui hanno ricevuto incarichi di lavoro autonomo o di Co.Co.Co nel 2020. Esonero per gli iscritti alle gestioni INPS[Torna su]
A questi lavoratori sono destinati 1500 milioni di euro a condizione che siano in regola con i contributi e che abbiano già provveduto al pagamento integrale della parte di contribuzione per il quale non è previsto l'esonero. La domanda deve essere presentata entro il 31 luglio 2021 a pena di decadenza e deve essere accompagnata da una dichiarazione del destinatario in cui attesta:
Nel caso in cui, dopo i dovuti controlli, dovesse risultare che chi ha fatto domanda non aveva in realtà diritto all'esonero, l'Insp procederà al recupero degli importi fruiti con aggravio delle sanzioni civili. Per rispettare il limite di spesa l'Inps comunica mensilmente al ministero del Lavoro i risultati del monitoraggio delle domande. Esonero per gli iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza[Torna su]
All'esonero previsto in favore di questi soggetti sono destinati 1000 milioni di euro, al fine di provvedere alla copertura dei contributi previdenziali complessivi dovuti nel 2021 e in scadenza il 31 dicembre 2021. La domanda per beneficiare dell'esonero deve essere presentata entro il 31 ottobre 2021 in base allo schema predisposto dai vari enti previdenziali, corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato in cui deve attestare:
Alla domanda si devono allegare documento d'identità e codice fiscale. Le domande che non presentano tutti i suddetti requisiti non sono ammissibili. Gli enti di previdenza obbligatoria sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate e all'Inps l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dell'esonero per poter procedere ai dovuti controlli. Per garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti per la misure gli enti, a partire dal primo maggio 2021, comunicano mensilmente al Ministero del lavoro e a quello dell'Economia i risultati del monitoraggio delle domande ammesse. Esonero per i lavoratori autonomi e i collaboratori legge n. 3/2018 in quiescenza[Torna su]
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi sanitari in quiescenza che sono obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata Insp il decreto precisa che l'esonero non è contemplato per quei soggetti per i quali l'onere contributivo è a carico del committente. La domanda ai fini dell'esonero per questi soggetti deve essere presentata entro il 31 luglio 2021 secondo lo schema Inps, corredata dalla dichiarazione con cui il richiedente attesta:
I medici, gli infermieri e gli altri professionisti di cui alla legge n. 3/2018 in quiescenza che devono versare i contributi agli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie devono presentare domanda per l'esonero secondo lo schema predisposto dai vari enti a cui devono allegare dichiarazione in cui attestano:
Le domande prove di detti requisiti sono inammissibili. Leggi anche: - Partite Iva e professionisti: stop contributi e Cassa integrazione - Tasse e contributi: 'anno bianco' per autonomi e professionisti |
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