Data: 15/05/2021 15:00:00 - Autore: Massimiliano Altomare

Diritto alla pensione, quali strumenti per valorizzare i contributi

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In tempi di crisi economica non è difficile trovarsi a dover cambiare lavoro.

Può succedere che il lavoratore nel suo percorso professionale sia stato iscritto in differenti regimi previdenziali e può anche succedere che i periodi contributivi maturati per ciascuno dei differenti regimi, singolarmente considerati, non siano sufficienti ad ottenere il diritto alla pensione.

Sino al 1979, salvo rare eccezioni relative perlopiù ai dipendenti pubblici, le barriere tra i diversi enti e fondi previdenziali erano pressoché insormontabili ed era impossibile, quindi, far valere ai fini pensionistici i contributi versati in gestioni diverse.

Con la L. n. 29 del 1979, la disciplina ha subito una modifica che ad oggi permette a tutti coloro i quali, nel corso della loro vita lavorativa hanno versato contributi in differenti gestioni previdenziali, di ricorrere a vari strumenti al fine di valorizzare tutti i contributi versati e quindi di perfezionare il diritto alla pensione.

Tre sono gli strumenti che corrono in nostro supporto in situazioni del genere: la ricognizione, la totalizzazione e il cumulo dei contributi.

Ricognizione dei periodi assicurativi

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Per ricognizione dei periodi assicurativi si intende l'unificazione delle varie posizioni assicurative esistenti presso i vari fondi previdenziali obbligatori, al fine di ottenere un unica prestazione pensionistica.

Attraverso tale sistema il lavoratore trasferisce i contributi versati alle diverse gestioni presso un Fondo unico, attivando, in tal modo, una sola posizione assicurativa alla cui gestione spetterà, quindi, erogare il trattamento pensionistico calcolato su tutti i differenti tipi di rapporti di lavoro intrattenuti dal lavoratore.

La disciplina della ricongiunzione è dettata dalla L. 29/1979 che regola il trasferimento dei contributi tra INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, INPGI e gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi dell'AGO.

Tale normativa disciplina sia la ricongiunzione dei contributi verso l'INPS, che da questa alle altre forme di previdenza alternative.

Successivamente la L. N° 45 del 1990 ha introdotto la facoltà di unificare i contributi versati nelle varie gestioni anche per i liberi professionisti iscritti alle casse private.

Ricongiunzione verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

L'art. 1 della L. N° 29/1979 regola la ricongiunzione presso il FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti), gestito dall'Inps, di tutti i contributi versati nelle differenti gestioni esclusive, esonerative, sostitutive o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Fino alla data del 30/06/2010 tale forma di ricongiunzione non era soggetta ad alcun onere; dall'01/07/2021 il D.L. N° 78/2010 convertito in L. N° 122/2010 ha apportato una modifica all'art. 1 della L. N° 29/1979, stabilendo che l'istituto divenisse oneroso per il richiedente.

La ricongiunzione è attivabile su richiesta dell'interessato o dei suoi successori e deve necessariamente essere relativa a tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa o riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse gestioni previdenziali.

Ricongiunzione in fondi diversi dal FPLD

L'art. 2 della citata L. 29/1979 disciplina, invece, la fattispecie inversa, ovvero il caso in cui i contributi versati nel regime generale INPS debbano essere convogliati in un fondo alternativo.

Secondo tale norma il lavoratore che vanta periodi di iscrizione nell' AGO per invalidità o vecchiaia, nelle forme obbligatorie di previdenza e/o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere la ricongiunzione presso la gestione cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero nella gestione in cui ha versato almeno otto anni di contributi.

Anche questo tipo di ricongiunzione è onerosa per il richiedente.

Ricongiunzione per i Liberi Professionisti

La ricongiunzione per i liberi professionisti, invece, è regolata dalla L. N° 45/1990 la quale ha introdotto nell'ordinamento la facoltà di far confluire le posizioni assicurative INPS esistenti con quelle attive verso le varie Casse di previdenza obbligatorie degli Ordini.

Anche in questo caso l'art. 1 della citata legge da la possibilità ai dipendenti pubblici, privati o lavoratori autonomi che in passato siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, di far confluire i contributi versati nelle varie Casse previdenziali alla Gestione cui il lavoratore risulta iscritto in qualità di dipendente.

Di contro l'art. 2 della L. 45/1990 regola l'ipotesi inversa, ovvero il caso in cui il libero professionista, che in passato sia stato dipendente e quindi abbia versato ad una delle gestioni obbligatorie per i dipendenti, voglia ricongiungere i contributi a questa versati nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

In entrambi i casi la normativa prevede che tale operazione sia onerosa per il richiedente.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

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La totalizzazione dei periodi assicurativi, è un istituto previsto e disciplinato dalla L. n. 42/2006 e da la possibilità al lavoratore di sommare, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più enti di previdenza.

Attraverso tale strumento il lavoratore potrà conseguire dai vari Enti, cui ha versato, quote di pensione proporzionali ai contributi stessi.

Con la totalizzazione non si opera il trasferimento dei contributi da un ente all'altro come invece avviene con la ricongiunzione.

Questo strumento è utilizzabile da qualsiasi tipo di lavoratore: dipendenti, autonomi, co.co.co, lavoratori a progetto e liberi professionisti ed è non oneroso.

Affinché il lavoratore possa richiedere la totalizzazione dei contributi è necessario che questi non sia già titolare di pensione in una delle Gestioni coinvolte nella stessa e che non abbia chiesto la ricongiunzione.

Il trattamento pensionistico così ottenuto sarà calcolato su base contributiva nel caso in cui al momento della richiesta della prestazione pensionistica il lavoratore non abbia maturato il diritto in nessuna delle Gestioni cui a versato.

Cumulo pensionistico

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Più recentemente la L. n. 228/2012 ha introdotto un nuovo strumento per poter dare valore ai contributi versati in più gestioni assicurative istituendo il c.d. Cumulo dei Contributi.

Questo strumento permette ai lavoratori iscritti presso 2 o più forme di assicurazione obbligatoria di cumulare gratuitamente i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un unica prestazione pensionistica.

Il lavoratore può far ricorso a tale istituto a condizione che non sia già titolare di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La ratio della disciplina in commento è quella di permettere ai lavoratori di perfezionare il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o dei trattamenti di inabilità nonché ai superstiti dell'assicurato deceduto prima di aver acquisito il predetto diritto.

La misura dei trattamenti così come avviene per la totalizzazione è determinata su base contributiva quindi le gestioni interessate determinano per la relativa quota di competenza l'importo in relazione alla durata dei periodi di iscrizione maturati. La pensione liquidata per mezzo di tale strumento è unica e determinata sulle quote di pensione corrisposte dai vari enti previdenziali coinvolti.

Al cumulo dei contributi possono accedere tutti i tipi di lavoratori, e a partire dal 1° gennaio 2017 la c.d. Legge di Bilancio ha esteso tale possibilità anche alle Gestioni delle Casse privatizzate e dei liberi professionisti.

Dott. Massimiliano Altomare

Studio Legale Altomare

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