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Data: 29/03/2007 - Autore: www.laprevidenza.it Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929. I giudici di palazzo Spada, richiamando analoga giurisprudenza amministrativa, secondo cui “il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato “al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale” (Cons. St. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), hanno accolto il ricorso di un consigliere comunale che aveva chiesto l'accesso, ai sensi dell'art. 25 e ss. della legge n. 241 del 1990, a documenti in possesso di un Comune. Nelle motivazioni in diritto è stato affermato che una norma regolamentare di carattere meramente organizzatorio non può impedire l'esercizio del diritto sancito dall'art. 42, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Richiamando, inoltre, un precedente indirizzo (Cons. St. n. 4471/05), il Collegio ha concluso che “sul consigliere comunale non può gravare alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed conoscerle” malgrado l'esercizio del diritto di accesso sia diretto ad atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. “Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad “arbitro” - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica”. Per il Consiglio di Stato, infine, “l'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale.” Gesuele Bellini Consiglio di Stato, Sezione quinta, Decisione 22.2.2007 n° 929 |
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