Data: 29/03/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non pu� subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Cos� si � espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929. I giudici di palazzo Spada, richiamando analoga giurisprudenza amministrativa, secondo cui �il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato �al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale� (Cons. St. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), hanno accolto il ricorso di un consigliere comunale che aveva chiesto l'accesso, ai sensi dell'art. 25 e ss. della legge n. 241 del 1990, a documenti in possesso di un Comune. Nelle motivazioni in diritto � stato affermato che una norma regolamentare di carattere meramente organizzatorio non pu� impedire l'esercizio del diritto sancito dall'art. 42, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Richiamando, inoltre, un precedente indirizzo (Cons. St. n. 4471/05), il Collegio ha concluso che �sul consigliere comunale non pu� gravare alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, n� gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed conoscerle� malgrado l'esercizio del diritto di accesso sia diretto ad atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. �Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad �arbitro� - per di pi�, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potest� pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettivit� civica�. Per il Consiglio di Stato, infine, �l'esistenza e l'�attualit� dell'interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale.� Gesuele Bellini Consiglio di Stato, Sezione quinta, Decisione 22.2.2007 n� 929
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