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Data: 16/05/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Omesso consenso: la prova[Torna su]
Con l'ordinanza numero 12593/2021 qui sotto allegata, la Corte di cassazione è tornata sulle conseguenze del mancato consenso informato del paziente, ribadendo la necessità che quest'ultimo, per essere risarcito dell'omessa informazione, dimostri che si sarebbe sottratto all'intervento laddove il medico avesse adempiuto al proprio obbligo. Intervento eseguito correttamente[Torna su]
Più precisamente, i giudici di legittimità si sono confrontati con una vicenda in cui l'intervento (consistente nel posizionamento di lenti intraoculari) era stato eseguito correttamente ma, nonostante ciò, aveva prodotto conseguenze dannose per il paziente, il quale pretendeva di essere risarcito. Per la Corte, però, il verificarsi di conseguenze dannose e l'omessa informazione circa i rischi dell'operazione non bastano a rendere fondate le richieste di risarcimento. La prova del danno alla salute[Torna su]
Infatti, per il risarcimento del danno alla salute conseguente alla violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente (che è quello che astrattamente viene in rilievo nel caso di specie) occorre qualcosa in più. Come si legge nell'ordinanza, "con specifico riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento". |
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