Data: 19/07/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cos'è il contratto di rioccupazione

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Il contratto di rioccupazione è una misura che era stata annunciata dal Ministro del Lavoro Orlando e che è stata inserita nel Decreto Sostegni Bis, al fine di arginare le conseguenze della fine del divieto dei licenziamenti, prevista dalla disciplina emergenziale per arginare le conseguenze negative dalla pandemia da Covid-19.

Finalità della misura

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Come anticipato, il contratto di rioccupazione si pone la finalità di scongiurare lo shock derivante dalla fine del blocco dei licenziamenti. Il Ministro Orlando ha infatti ritenuto necessario, come annunciato a suo tempo di"gestire insieme anche la brutta stagione. Dopo lo sblocco dei licenziamenti avremo sicuramente giornate nuvolose".

Come funziona

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Il contratto di rioccupazione, di cui il Decreto Sostegni bis ha definito i dettagli, è istituito, come dispone l'art. 41 del Decreto Sostegni bis, "in via eccezionale" dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021.

Trattasi di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che si pone l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione in base all'art. 19 del dlgs n. 150/2015, nella fase di ripresa dall'emergenza epidemiologica.

Il contratto, da stipularsi in forma scritta, prevede come condizione e con il consenso del lavoratore, un progetto individuale d'inserimento per fare in modo che il lavoratore acquisisca le competenze necessarie per il nuovo contesto lavorativo. Progetto che ha una durata di sei mesi e durante il quale vigono le sanzioni previste in caso di licenziamento illegittimo.

Solo alla fine del periodo d'inserimento è concesso alle parti il diritto di recedere dal contratto, in base a quanto previsto dall'art. 2118 c.c con preavviso, che decorre proprio dalla fine del suddetto periodo. Durante il periodo di preavviso si applica la disciplina del contratto di rioccupazione e se nessuna delle parti recede, si applica la disciplina che regolamenta il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per tutto quanto non previsto dall'art. 41 del Decreto Sostegni bis, il contratto di rioccupazione è soggetto alla disciplina ordinaria del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Esonero contributivo per i datori di lavoro

Per favorire la stipula di questi contratti la norma prevede in favore del datore di lavoro un esonero contributivo del 100% per la durata massima di sei mesi e per l'importo massimo di 6000 euro (su base annua, riparametrato e applicato su base mensile). Dall'esonero sono esclusi i versamenti dovuti per i premi e i contributi INAIL.

L'esonero contributivo, fermi restando i principi generali sanciti per la fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del dlsg n. 150/2015, spetta però solo ai datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano disposto licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge n. 604/1966) o licenziamenti collettivi (legge n. 223/1991) nella stessa unità produttiva.

Revoca dell'esonero contributivo

L'esonero contributivo previsto per i datori che stipulano contratti di rioccupazione viene revocato in caso di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo intimato durante o alla fine del periodo d'inserimento nei confronti di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva "e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione."
Il comma 7 nel secondo periodo specifica inoltre che: "Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto."

Condizioni per la concessione dell'esenzione

Il riconoscimento dell'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro è sottoposto alle seguenti condizioni:
  • autorizzazione della Commissione Europea, che in data 14 luglio ha già espresso parere positivo sulla misura;
  • limite delle minori entrate contributive pari a € 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 292,8 milioni di euro per l'anno 2022.

Compatibilità con altri incentivi

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Il beneficio dell'esonero contributivo può essere cumulato, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri dal pagamento dei contributi sanciti dalla legislazione vigente e in caso di recesso dal contratto, l'esonero è oggetto di recupero da parte dell'Ente previdenziale.

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